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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE II

GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

 

TITOLO II

LA LITURGIA DELLE ORE

(Cann. 1173 – 1175)

 

Can. 1173 - La Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale di Cristo, celebra la liturgia delle ore, in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e facendo memoria del mistero della salvezza, Gli rende incessantemente lode e intercede per la salvezza di tutto il mondo con il canto e la preghiera.

Can. 1174 - §1. Sono vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore, i chierici a norma del can. 276, §2, n. 3; a norma delle proprie costituzioni, invece, i membri degli istituti di vita consacrata nonché delle società di vita apostolica.

§2. Anche gli altri fedeli, secondo le circostanze, sono caldamente invitati a partecipare alla liturgia delle ore, in quanto è azione della Chiesa.

Can. 1175 - Nel celebrare la liturgia delle ore, per quanto è possibile si osservi il tempo vero di ciascuna ora.