GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
(Cann. 1176 - 1185)
Can. 1176 - §1. Per i fedeli defunti si devono celebrare le esequie ecclesiastiche a norma del diritto.
§2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.
§3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.