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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE II

GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

 

TITOLO III

LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE

(Cann. 1176 - 1785)

 

CAPITOLO II (Cann. 1183 - 1185)

A CHI SI DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE

Can. 1183 - §1. Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.

§2. L'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo.

§3. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.

Can. 1184 - §1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche:

1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;

2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;

3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.

§2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.

Can. 1185 - A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale.