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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE II

GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

 

TITOLO IV

IL CULTO DEI SANTI, DELLE SACRE IMMAGINI E DELLE RELIQUIE

(Cann. 1186 – 1190)

 

Can. 1186 - Per favorire la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa affida alla speciale e filiale venerazione dei fedeli la Beata Maria sempre Vergine, la Madre di Dio, che Cristo costituì Madre di tutti gli uomini, e promuove inoltre il vero e autentico culto degli altri Santi, perché i fedeli siano edificati dal loro esempio e sostenuti dalla loro intercessione.

Can. 1187 - E lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che, per l'autorità della Chiesa, sono riportati nel catalogo dei Santi o dei Beati.

Can. 1188 - Sia mantenuta la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini alla venerazione dei fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con un conveniente ordine, affinché non suscitino la meraviglia del popolo cristiano e non diano occasione a devozione meno retta.

Can. 1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti.

Can. 1190 - §1. È assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.

§2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica.

§3. Il disposto del §2 vale anche per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare.