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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

PARTE II

GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

 

TITOLO V

IL VOTO E IL GIURAMENTO

(Cann. 11191 – 1204)

 

CAPITOLO I (Cann. 1191 - 1198)

IL VOTO

Can. 1191 - §1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione.

§2. Sono capaci di emettere il voto tutti coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto.

§3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1192 - §1. Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato.

§2. È solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice.

§3. È personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.

Can. 1193 - Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.

Can. 1194 - Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.

Can. 1195 - Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospenderne l'obbligo fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.

Can. 1196 - Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito:

1) l'Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai forestieri;

2) il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o della società;

3) coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo.

Can. 1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di dispensare a norma del can. 1196.

Can. 1198 - I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell'istituto religioso.