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LIBRO IV LA FUNZIONE DI PARTE II GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO V IL VOTO E IL GIURAMENTO (Cann. 1191 – 1204)
CAPITOLO II (Cann. 1199 - 1204) IL GIURAMENTO Can. 1199 - §1. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia. §2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite procuratore. Can. 1200 - §1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito con il giuramento. §2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso. Can. 1201 - §1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a cui è unito. §2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna consistenza. Can. 1202 - L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa: 1) se viene condonato da colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento; 2) se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore; 3) se viene meno la causa finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato; 4) con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203. Can. 1203 - Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica. Can. 1204 - Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.
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