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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE III

I LUOGHI E I TEMPI SACRI

 

TITOLO I

I LUOGHI SACRI

(Cann. 1205 – 1243)

 

CAPITOLO II (Cann. 1223-1229)

GLI ORATORI E LE CAPPELLE PRIVATE

Can. 1223 - Con il nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente.

Can. 1224 - §1. L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costituzione dell'oratorio, se prima non abbia visitato personalmente o per mezzo di altri, il luogo destinato all'oratorio e non l'abbia trovato allestito in modo conveniente.

§2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può essere convertito ad usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.

Can. 1225 - Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche.

Can. 1226 - Con il nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche.

Can. 1227 - I Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei medesimi diritti dell'oratorio.

Can. 1228 - Fermo restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo.

Can. 1229 - È opportuno che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici; è d'obbligo, invece, che siano riservati unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico.