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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE III

I LUOGHI E I TEMPI SACRI

 

TITOLO I

I LUOGHI SACRI

(Cann. 1205 – 1243)

 

CAPITOLO III (Cann. 1230-1234)

I SANTUARI

Can. 1230 - Con il nome di santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

Can. 1231 - Un santuario, perché possa dirsi nazionale deve avere l'approvazione della Conferenza Episcopale; perché possa dirsi internazionale si richiede l'approvazione della Santa Sede.

Can. 1232 - §1. Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è l'Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale, soltanto la Santa Sede.

§2. Negli statuti siano determinati in particolare: il fine, l'autorità del rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni.

Can. 1233 - Ai santuari si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta sembra che lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrini e soprattutto il bene dei fedeli.

Can. 1234 - §1. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.

§2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari siano conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei santuari o in luoghi adiacenti.