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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE III

I LUOGHI E I TEMPI SACRI

 

TITOLO I

I LUOGHI SACRI

(Cann. 1205 – 1243)

 

CAPITOLO IV (Cann. 1235-1239)

GLI ALTARI

Can. 1235 - §1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato.

§2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile.

Can. 1236 - §1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.

§2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico.

Can. 1237 - §1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.

§2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei Martiri o di altri Santi.

Can. 1238 - §1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212.

§2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani.

Can. 1239 - §1. L'altare, sia fisso sia mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.

§2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.