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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE
DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO I

IL BATTESIMO

(Can. 849-878)

 

CAPITOLO I (Cann. 850-860)

LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

Can. 850 - Il battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò che è richiesto per la validità del sacramento.

Can. 851 - La celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto:

1) l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e, per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate;

2) i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco, personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole.

Can. 852 - §1. Le disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.

§2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.

Can. 853 - L'acqua da usarsi nel conferimento del battesimo, eccetto in caso di necessità, deve essere benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici.

Can. 854 - Il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza Episcopale.

Can. 855 - I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano.

Can. 856 - Anche se il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia pasquale.

Can. 857 - §1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio.

§2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.

Can. 858 - §1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese.

§2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.

Can. 859 - Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa essere portato senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, §2, il battesimo può e deve essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso.

Can. 860 - §1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso.

§2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.