|    CODICE DI DIRITTO CANONICO   
			LIBRO IV  
			LA FUNZIONE   DI SANTIFICARE DELLA CHIESA  
			      
			PARTE I  
			I SACRAMENTI  
			   TITOLO I  IL BATTESIMO   (Can. 849-878)  
			   CAPITOLO II (Cann. 861-863)  
			IL MINISTRO DEL BATTESIMO  Can. 861 - §1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del can. 530, n. 1.  §2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli abbiano ad essere istruiti sul retto modo di battezzare.  Can. 862 - Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.  Can. 863 - Il battesimo degli adulti, per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga deferito al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo amministri personalmente.     |