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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO III

LA SANTISSIMA EUCARESTIA

(Cann. 897 – 958)

 

CAPITOLO I (Can. 899-933)

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

 

Articolo 1

Il ministro della santissima Eucaristia

Can. 900 - §1. Ministro, in grado di celebrare nella persona di Cristo il sacramento dell'Eucaristia, è il solo sacerdote validamente ordinato.

§2. Celebra lecitamente l'Eucaristia il sacerdote che non sia impedito per legge canonica, osservando le disposizioni dei canoni che seguono.

Can. 901 - Il sacerdote è libero di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti.

Can. 902 - A meno che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l'Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.

Can. 903 - Un sacerdote sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della Chiesa, purché esibisca la lettera commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, data almeno entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare.

Can. 904 - Sempre memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda vivamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i sacerdoti adempiono il loro principale compito.

Can. 905 - §1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.

§2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

Can. 906 - Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.

Can. 907 - Nella celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono proprie del sacerdote celebrante.

Can. 908 - È vietato ai sacerdoti cattolici concelebrare l'Eucaristia con i sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica.

Can. 909 - Il sacerdote non ometta di prepararsi diligentemente con la preghiera alla celebrazione del sacrificio eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne grazie a Dio.

Can. 910 - §1. Ministro ordinario della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono.

§2. Ministro straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un altro fedele incaricato a norma del can. 230, §3.

Can. 911 - §1. Hanno il dovere e il diritto di portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della comunità negli istituti religiosi o nelle società di vita apostolica clericali, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.

§2. Ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi essere informati.