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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO III

LA SANTISSIMA EUCARESTIA

(Cann. 897 – 958)

 

CAPITOLO I (Can. 899-933)

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

 

Articolo 3

Riti e cerimonie della celebrazione eucaristica

Can. 924 - §1. Il sacrosanto Sacrificio eucaristico deve essere offerto con pane e vino, cui va aggiunta un po' d'acqua.

§2. Il pane deve essere solo di frumento e confezionato di recente, in modo che non ci sia alcun pericolo di alterazione.

§3. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato.

Can. 925 - La sacra comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del vino.

Can. 926 - Nella celebrazione eucaristica, secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote usi pane azzimo, ovunque egli celebri.

Can. 927 - Non è assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione eucaristica.

Can. 928 - La celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati.

Can. 929 - I sacerdoti e i diaconi, nel celebrare e nell'amministrare l'Eucaristia, indossino le vesti sacre prescritte dalle rubriche.

Can. 930 - §1. Il sacerdote infermo o di età avanzata, se non può rimanere in piedi, può celebrare il Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando però le leggi liturgiche; non tuttavia davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario del luogo.

§2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra infermità celebra lecitamente il Sacrificio eucaristico usando un testo, tra quelli approvati, di qualsiasi Messa, con l'assistenza, se il caso lo esige, di un altro sacerdote o di un diacono o anche di un laico debitamente istruito, che lo aiuti.