CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO IV IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA (Cann. 959 – 997) Can. 959 - Nel sacramento della penitenza i fedeli, confessando i peccati al ministro legittimo, essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi, per l'assoluzione impartita dallo stesso ministro ottengono da Dio il perdono dei peccati, che hanno commesso dopo il battesimo e contemporaneamente vengono riconciliati con la Chiesa che, peccando, hanno ferito. |