CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO IV IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA (Cann. 959 – 997) CAPITOLO II (Cann. 965-986) IL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA Can. 965 - Ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote. Can. 966 - §1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione. §2. Il sacerdote può essere dotato di questa facoltà o per il diritto stesso o per concessione fatta dalla competente autorità a norma del Can. 969. Can. 967 - §1. Oltre al Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il diritto stesso della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; così i Vescovi, i quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto. §2. Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno il domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in un caso particolare, non abbia fatto divieto, ferme restando le disposizioni del can. 974, §§2 e 3. §3. Per il diritto stesso hanno ovunque la medesima facoltà verso i membri e verso quanti vivono giorno e notte nella casa dell'istituto o della società, coloro che in forza dell'ufficio o della concessione del Superiore competente, a norma dei cann. 968, §2 e 969, §2, sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni; essi inoltre se ne avvalgono lecitamente, a meno che qualche Superiore maggiore per quanto riguarda i propri sudditi in un caso particolare non ne abbia fatto divieto. Can. 968 - §1. In forza dell'ufficio hanno la facoltà di ricevere le confessioni, ciascuno per la sua circoscrizione, l'Ordinario del luogo, il canonico penitenziere, così pure il parroco e chi ne fa le veci. §2. In forza dell'ufficio hanno facoltà di ricevere le confessioni dei propri sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa, i Superiori di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, clericali di diritto pontificio, i quali a norma delle costituzioni godano della potestà di governo esecutiva, fermo restando il disposto del can. 630, §4. Can. 969 - §1. Solo l'Ordinario del luogo è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni di qualsiasi fedele; tuttavia i presbiteri che sono membri degli istituti religiosi non se ne servano senza la licenza almeno presunta del proprio Superiore. §2. Il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, di cui nel can. 968, §2, è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei suoi sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa. Can. 970 - La facoltà di ricevere le confessioni non venga concessa se non ai presbiteri che sono stati riconosciuti idonei mediante un esame, oppure la cui idoneità consti da altra fonte. Can. 971 - L'Ordinario del luogo non conceda la facoltà di ricevere abitualmente le confessioni ad un presbitero, anche se ha il domicilio o il quasi-domicilio entro la sua circoscrizione, se prima non avrà udito, per quanto possibile, l'Ordinario dello stesso presbitero. Can. 972 - La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui nel can. 969, può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato. Can. 973 - La facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia concessa per scritto. Can. 974 - §1. L'Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave causa. §2. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni da parte dell'Ordinario del luogo che l'ha concessa, di cui al can. 967, §2, il presbitero perde tale facoltà ovunque; revocata la stessa facoltà da un altro Ordinario del luogo, la perde solo nel territorio del revocante. §3. Qualunque Ordinario del luogo che avrà revocata a qualche sacerdote la facoltà di ricevere le confessioni, informi l'Ordinario proprio del presbitero in ragione dell'incardinazione oppure, trattandosi di un membro di un istituto religioso, il suo Superiore competente. §4. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni dal proprio Superiore maggiore, il presbitero perde la facoltà di ricevere le confessioni ovunque verso i membri dell'istituto; revocata invece la stessa facoltà da un altro Superiore competente, la perde verso i soli sudditi della sua circoscrizione. Can. 975 - Oltre che per revoca, la facoltà di cui nel can. 967, §2, cessa con la perdita dell'ufficio o con l'escardinazione o con la perdita del domicilio. Can. 976 - Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente un sacerdote approvato. Can. 977 - L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte. Can. 978 - §1. Ricordi il sacerdote che nell'ascoltare le confessioni svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime. §2. Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità. Can. 979 - Il sacerdote nel porre le domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare sul nome del complice. Can. 980 - Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita. Can. 981 - A seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente. Can. 982 - Colui che confessa d'aver falsamente denunziato un confessore innocente presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano. Can. 983 - §1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. §2. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione. Can. 984 - §1. È affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione. §2. Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno. Can. 985 - Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in casi particolari non lo chiedano spontaneamente. Can. 986 - §1. Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore. §2. In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote. |