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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO V

IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

(Cann. 998 – 1007)

 

CAPITOLO I (Cann. 999-1002)

LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO

Can. 999 - Oltre al Vescovo possono benedire l'olio da adoperarsi nell'unzione degli infermi:

1) coloro che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano;

2) in caso di necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.

Can. 1000 - §1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.

§2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso di uno strumento.

Can. 1001 - I pastori d'anime e i parenti degli infermi provvedano che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento.

Can. 1002 - La celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano.