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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

Can. 145 - §1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

§2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito.