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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO I (Cann. 146-156)

PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

Can. 146 - L'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica.

Can. 147 - La provvisione dell'ufficio ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se precedette la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa, se precedette l'elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e accettazione dell'eletto, se l'elezione non esige conferma.

Can. 148 - All'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvisione, a meno che non sia stabilito altro dal diritto.

Can. 149 - §1. Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

§2. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano esatte espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con sentenza del tribunale amministrativo.

§3. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per lo stesso diritto.

Can. 150 - L'ufficio che comporta la piena cura delle anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote.

Can. 151 - La provvisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa.

Can. 152 - A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.

Can. 153 - §1. La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.

§2. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene conferito di diritto a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi prima del compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio.

§3. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata fatta, non produce alcun effetto giuridico.

Can. 154 - L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento.

Can. 155 - Chi, facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce l'ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata effettuata a norma ordinaria del diritto.

Can. 156 - La provvisione di qualsiasi ufficio sia fatta per iscritto.