CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196)
CAPITOLO I (Can. 157) PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Articolo 1 Il libero conferimento Can. 157 - Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare. |