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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO I (Can. 157)

PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO  

 

Articolo 1

Il libero conferimento

Can. 157 - Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.