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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO II (Cann. 184 - 186)

PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

Can. 184 - §1. L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione.

§2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio.

Can. 185 - A colui che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito.

Can. 186 - Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.