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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO II (Cann. 187 - 189)

PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

 

Articolo 1

La rinuncia

Can. 187 - Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico.

Can. 188 - La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso.

Can. 189 - §1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni.

§2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata.

§3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto.

§4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto non può essere revocata, ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio per altro titolo.