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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO II (Cann. 192 - 195)

PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

 

Articolo 3

La rimozione

Can. 192 - Una persona viene rimossa dall'ufficio sia per decreto legittimamente emesso dall'autorità competente, osservati i diritti acquisiti eventualmente dal contratto, sia per il diritto stesso a norma del can. 194.

Can. 193 - §1. Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.

§2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando il disposto del can. 624, §3.

§3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell'autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.

§4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto.

Can. 194 - §1. È rimosso dall'ufficio ecclesiastico per il diritto stesso:

1) chi ha perso lo stato clericale;

2) chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa;

3) il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile.

§2. La rimozione, di cui nei nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità competente.

Can. 195 - Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma per decreto dell'autorità competente sia rimosso dall'ufficio mediante il quale si provvede al suo sostentamento, la medesima autorità curi che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo periodo di tempo, a meno che non si sia provvisto altrimenti.