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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO X

LA PRESCRIZIONE

(Cann. 197 – 199)

 

Can. 197 - La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice.

Can. 198 - Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362.

Can. 199 - Non sono sottoposti alla prescrizione:

1) i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva;

2) i diritti che si possono ottenere per solo privilegio apostolico;

3) i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli;

4) i confini certi e indubitati delle circoscrizioni ecclesiastiche;

5) le elemosine e gli oneri delle Messe;

6) la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro;

7) il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, con la conseguenza che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità.