CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO X LA PRESCRIZIONE (Cann. 197 – 199) Can. 197 - La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice. Can. 198 - Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362. Can. 199 - Non sono sottoposti alla prescrizione: 1) i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva; 2) i diritti che si possono ottenere per solo privilegio apostolico; 3) i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli; 4) i confini certi e indubitati delle circoscrizioni ecclesiastiche; 5) le elemosine e gli oneri delle Messe; 6) la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro; 7) il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, con la conseguenza che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità. |