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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO II

DIFFERENTI GRADI E SPECIE DI TRIBUNALI

(Cann. 1417 – 1445)

 

Can. 1417 - §1. In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele è libero di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla avanti alla medesima.

§2. Tuttavia la richiesta interposta alla Sede Apostolica non sospende, salvo il caso di appello, l'esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa; e questi può pertanto proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia comunicato di avere avocato a sé la causa.

Can. 1418 - Qualsiasi tribunale ha diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale per istruire la causa o per intimare gli atti.