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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO II

DIFFERENTI GRADI E SPECIE DI TRIBUNALI

(Cann. 1417 – 1445)

 

CAPITOLO I (Cann. 1419-1427)

IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

 

Articolo 3

Promotore di giustizia, difensore del vincolo e notaio

Can. 1430 - Per le cause contenziose ove il bene pubblico può essere messo in pericolo, e per le cause penali si costituisca in diocesi il promotore di giustizia, che ha il dovere di tutelare il bene pubblico.

Can. 1431 - §1. Nelle cause contenziose spetta al Vescovo diocesano giudicare se il bene pubblico possa essere messo in pericolo o no, a meno che l'intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dalla legge o si renda evidentemente necessario per la natura della cosa.

§2. Se nella precedente istanza è intervenuto il promotore di giustizia, nel grado successivo il suo intervento si presume necessario.

Can. 1432 - Per le cause in cui si tratta della nullità della sacra ordinazione o della nullità o dello scioglimento del matrimonio sia costituito in diocesi il difensore del vincolo, che è tenuto al dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento.

Can. 1433 - Nelle cause dove è richiesta la presenza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se non furono citati, gli atti sono nulli, a meno che, benché non citati, essi siano di fatto intervenuti, o almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro compito dopo aver esaminato gli atti.

Can. 1434 - Se non si disponga espressamente altro:

1) ogniqualvolta la legge prescrive che il giudice ascolti le parti o una di esse, anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se intervengono in giudizio, devono essere ascoltati;

2) ogniqualvolta si richiede l'istanza della parte perché il giudice possa definire qualcosa, l'istanza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, che intervengono in giudizio, ha lo stesso valore.

Can. 1435 - Spetta al Vescovo nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; essi siano chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia.

Can. 1436 - §1. La stessa persona, ma non nella stessa causa, può avere l'ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo.

§2. Promotore e difensore possono essere costituiti sia per tutte le cause sia per singole cause; possono poi essere rimossi dal Vescovo per un giusto motivo.

Can. 1437 - §1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.

§2. Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica.