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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO III

LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI

(Cann. 1446 – 1475)

 

CAPITOLO IV (Cann. 1468 - 1469)

IL LUOGO DEL GIUDIZIO

Can. 1468 - Ciascun tribunale abbia una sede per quanto è possibile stabile, che sia aperta ad ore stabilite.

Can. 1469 - §1. Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze, dopo aver tuttavia di ciò informato il Vescovo diocesano.

§2. Oltre il caso di cui nel §1, il giudice, per giusta causa e dopo aver udite le parti, può anche recarsi fuori del proprio territorio per acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare e nella sede designata dal medesimo.