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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO III

LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI

(Cann. 1446 – 1475)

 

CAPITOLO V (Cann. 1470 - 1475)

LE PERSONE DA AMMETTERSI IN AULA,
MODALITÀ PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Can. 1470 - §1. Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo.

§2. Il giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori.

Can. 1471 - Se qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al giudice o alle parti, si ricorra ad un interprete giurato designato dal giudice. Le dichiarazioni siano tuttavia redatte per scritto nella lingua originaria e vi si aggiunga la traduzione. Si ricorra parimenti all'interprete qualora si debba interrogare un sordo o un muto, a meno che il giudice eventualmente non preferisca che risponda alle domande postegli per iscritto.

Can. 1472 - §1. Gli atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della questione o atti di causa, sia quelli attinenti alla procedura o atti del processo, devono essere redatti per iscritto.

§2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate.

Can. 1473 - Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole sottoscrivere, lo si annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice e notaio facciano fede che l'atto stesso fu letto parola per parola alla parte o al testimone e che questi non poterono o non vollero firmare.

Can. 1474 - §1. In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.

§2. Se gli atti furono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo, usando le dovute cautele affinché consti che la traduzione è fedele.

Can. 1475 - §1. Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare.

§2. È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.