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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO IV

LE PARTI NELLA CAUSA

(Cann. 1476 – 1490)

 

CAPITOLO II (Cann. 1481 - 1490)

PROCURATORI ALLE LITI E AVVOCATI

Can. 1481 - §1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.

§2. Nel giudizio penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.

§3. Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice costituisca d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia.

Can. 1482 - §1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà.

§2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione.

§3. È possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo.

Can. 1483 - Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.

Can. 1484 - §1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.

§2. Per impedire tuttavia l'estinguersi di un diritto il giudice può ammettere un procuratore anche senza che abbia presentato il mandato, previe idonee garanzie, se del caso; l'atto però non ha alcun valore se nel termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca regolarmente il mandato.

Can. 1485 - Se non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali, né può fare transazioni, patti, compromessi arbitrali ed in genere quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.

Can. 1486 - §1. La rimozione del procuratore o dell'avvocato per avere effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.

§2. Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore.

Can. 1487 - Sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto, ciò tuttavia per una causa grave.

Can. 1488 - §1. È fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con un'ammenda. L'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio, e, se sia recidivo, anche essere cancellato dall'albo degli avvocati.

§2. Allo stesso modo possono essere puniti avvocati e procuratori che, eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente.

Can. 1489 - Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene.

Can. 1490 - In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli.