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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO I

L'INTRODUZIONE DELLA CAUSA

(Cann. 1501 – 1512)

 

CAPITOLO II (Cann. 1507 - 1512)

CITAZIONE E INTIMAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Can. 1507 - §1. Nel decreto con il quale si ammette il libello dell'attore, il giudice o il presidente deve chiamare in giudizio ovvero citare le altre parti per la contestazione della lite, stabilendo se debbano rispondere per scritto o presentandosi davanti a lui per concordare i dubbi. Che se dalle risposte scritte veda la necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto.

§2. Se il libello si considera accolto a norma del can. 1506, il decreto di citazione in giudizio deve essere dato entro venti giorni dal momento in cui fu fatta l'istanza, di cui in quel canone.

§3. Che se le parti contendenti di fatto si presentino davanti al giudice per fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli atti che le parti furono presenti in giudizio.

Can. 1508 - §1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere subito notificato alla parte convenuta e contemporaneamente reso noto agli altri che devono comparire.

§2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice per cause gravi non ritenga che non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio.

§3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero esercizio dei suoi diritti, o la libera amministrazione delle cose in questione, la citazione deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al curatore, al procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma del diritto ad incaricarsi del giudizio a nome della medesima.

Can. 1509 - §1. La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.

§2. Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti.

Can. 1510 - Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.

Can. 1511 - Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, §3.

Can. 1512 - Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice per fare la causa:

1) la cosa cessa di essere integra;

2) la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'azione;

3) la potestà del giudice delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante;

4) s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti;

5) la lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: lite pendente, nihil innovetur.