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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573)

TESTI E TESTIMONIANZE

Can. 1547 - In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testi, sotto la direzione del giudice.

Can. 1548 - §1. I testi devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi.

§2. Salvo il disposto del can. 1550, §2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere:

1) i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda le questioni soggette a questo segreto;

2) coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.