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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573)

TESTI E TESTIMONIANZE

 

Articolo 2

Presentazione ed esclusione dei testi

Can. 1551 - La parte che ha fatto venire in giudizio un teste può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato.

Can. 1552 - §1. Quando si chiede la prova tramite testi, siano indicati al tribunale i loro nomi e il domicilio.

§2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testi; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.

Can. 1553 - Spetta al giudice limitare il numero troppo grande dei testi.

Can. 1554 - Prima che i testi siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice, non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali.

Can. 1555 - Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere che un teste sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.

Can. 1556 - La citazione del teste avviene con un decreto del giudice a lui legittimamente notificato.

Can. 1557 - Il teste regolarmente citato compaia o renda nota al giudice la causa della sua assenza.