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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO V (Can. 1582 - 1583)

ACCESSO E ISPEZIONE GIUDIZIARIA

Can. 1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione.

Can. 1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.