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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO V

LE CAUSE INCIDENTALI

(Cann. 1587 – 1597) 

 

Can. 1587 - Si ha una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il giudizio con la citazione, viene proposta una questione, la quale, benché non contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, risulta tuttavia così pertinente alla causa da dover essere per lo più risolta prima della questione principale.

Can. 1588 - La causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice competente a decidere la causa principale.

Can. 1589 - §1. Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio; e, posto che l'ammetta, se sia di tal gravità da dover essere risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto.

§2. Se poi giudichi non doversi risolvere la questione incidentale prima della sentenza definitiva, stabilisca che di essa si tenga conto quando si deciderà la causa principale.

Can. 1590 - §1. Se la questione incidentale deve essere risolta con sentenza, si osservino le norme circa il processo contenzioso orale, a meno che il giudice non ritenga diversamente, attesa la gravità della cosa.

§2. Se poi la questione incidentale deve essere risolta con decreto, il tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.

Can. 1591 - Prima che si concluda la causa principale il giudice o il tribunale possono, intervenendo una ragione giusta, revocare o riformare il decreto o la sentenza interlocutoria, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, udite le parti.