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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO V

LE CAUSE INCIDENTALI

(Cann. 1587 – 1597) 

 

CAPITOLO II (Cann. 1596 - 1597)

L'INTERVENTO DI UN TERZO NELLA CAUSA

Can. 1596 - §1. Chi ne abbia interesse può essere ammesso ad intervenire nella causa, in qualunque istanza della lite, sia come parte a difendere il proprio diritto, sia accessoriamente ad aiutare una delle parti contendenti.

§2. Ma per essere ammesso deve presentare al giudice prima della conclusione della causa un libello, in cui brevemente dimostri il proprio diritto d'intervenire.

§3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stadio in cui essa si trova, dopo avergli assegnato un termine breve e perentorio per presentare le sue prove, se la causa sia giunta alla fase probatoria.

Can. 1597 - Il giudice, udite le parti, deve chiamare in giudizio un terzo, del quale sembri necessario l'intervento.