CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO V LE CAUSE INCIDENTALI (Cann. 1587 – 1597)
CAPITOLO II (Cann. 1596 - 1597)
L'INTERVENTO DI UN TERZO NELLA CAUSA Can. 1596 - §1. Chi ne abbia interesse può essere ammesso ad intervenire nella causa, in qualunque istanza della lite, sia come parte a difendere il proprio diritto, sia accessoriamente ad aiutare una delle parti contendenti. §2. Ma per essere ammesso deve presentare al giudice prima della conclusione della causa un libello, in cui brevemente dimostri il proprio diritto d'intervenire. §3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stadio in cui essa si trova, dopo avergli assegnato un termine breve e perentorio per presentare le sue prove, se la causa sia giunta alla fase probatoria. Can. 1597 - Il giudice, udite le parti, deve chiamare in giudizio un terzo, del quale sembri necessario l'intervento. |