CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO X SPESE GIUDIZIARIE E GRATUITO PATROCINIO (Can. 1649) Can. 1649 - §1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca norme per la propria diocesi o regione: 1) sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio; 2) sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti e sul rimborso spese ai testimoni; 3) sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese; 4) sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente; 5) sul deposito pecuniario o cauzione che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare §2. Contro l'ordine relativo alle spese, gli onorari e la riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione. |