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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO X

SPESE GIUDIZIARIE E GRATUITO PATROCINIO

(Can. 1649)

 

Can. 1649 - §1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca norme per la propria diocesi o regione:

1) sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio;

2) sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti e sul rimborso spese ai testimoni;

3) sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;

4) sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente;

5) sul deposito pecuniario o cauzione che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare

§2. Contro l'ordine relativo alle spese, gli onorari e la riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione.