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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE III

ALCUNI PROCESSI SPECIALI

 

TITOLO I

I PROCESSI MATRIMONIALI

(Cann. 1671 - 1707)

 

CAPITOLO I (Cann.1671 - 1691)

LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

 

Articolo 2

Il diritto di impugnare il matrimonio

 

Can. 1674n - § 1. Sono abili ad impugnare il matrimonio:

1° i coniugi;

2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.

§ 2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un’altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.

§ 3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.


(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

Cf: Lettera Apostolica in forma di 'Motu Proprio' Mitis Iudex Dominus Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico (15 agosto 2015)