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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE III

ALCUNI PROCESSI SPECIALI

 

TITOLO I

I PROCESSI MATRIMONIALI

(Cann. 1671 - 1707)

 

CAPITOLO III (Cann.1697 - 1706)

PROCESSO PER LA DISPENSA
DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Can. 1697 - I soli coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Can. 1698 - §1. La sola Sede Apostolica giudica sul fatto della inconsumazione del matrimonio e sulla esistenza di una giusta causa per la concessione della dispensa.

§2. La dispensa poi è concessa esclusivamente dal Romano Pontefice.

Can. 1699 - §1. Per l'accettazione del libello con cui si chiede la dispensa è competente il Vescovo della diocesi ove l'oratore ha il domicilio o il quasi-domicilio; questi, se consta il fondamento della domanda, deve ordinare l'istruzione del processo.

§2. Se il caso proposto tuttavia presenta speciali difficoltà di ordine giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica.

§3. Contro il decreto con cui il Vescovo respinge il libello, è dato il ricorso alla Sede Apostolica.

Can. 1700 - §1. Fermo restando il disposto del can. 1681, il Vescovo affidi l'istruttoria di questi processi o stabilmente o caso per caso al tribunale della propria o di altra diocesi oppure ad un sacerdote idoneo.

§2. Che se fu introdotta domanda giudiziaria per la dichiarazione di nullità dello stesso matrimonio, l'istruttoria venga affidata allo stesso tribunale.

Can. 1701 - §1. In questi processi deve sempre intervenire il difensore del vincolo.

§2. Non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale.

Can. 1702 - Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi.

Can. 1703 - §1. Non vi è la pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda che a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell'oratore o contro l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata.

§2. Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni.

Can. 1704 - §1. L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell'inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia.

§2. Se l'istruzione del processo è stata affidata ad un altro tribunale a norma del can. 1700, le osservazioni a favore del vincolo siano fatte nel medesimo tribunale, ma il voto di cui nel §1 spetta al Vescovo committente, al quale l'istruttore insieme con gli atti trasmetterà appropriata relazione.

Can. 1705 - §1. Il Vescovo trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti insieme al suo voto ed alle osservazioni del difensore del vincolo.

§2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.

§3. Che se la Sede Apostolica pronunciò con rescritto che da quanto fu prodotto non consta l'inconsumazione, in tal caso il legale di cui nel can. 1701, §2, può prendere visione degli atti del processo, ma non del voto del Vescovo, presso la sede del tribunale, per valutare se si possa addurre qualche grave ragione allo scopo di proporre nuovamente la domanda.

Can. 1706 - Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti ed inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati.