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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE III

ALCUNI PROCESSI SPECIALI

 

TITOLO II

CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA SACRA ORDINAZIONE

(Cann. 1708 – 1712)

 

Can. 1708 - Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato.

Can. 1709 - §1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.

§2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il diritto stesso di esercitare gli ordini.

Can. 1710 - Se la Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si osservino, a meno che non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, salve le disposizioni di questo titolo.

Can. 1711 - In queste cause il difensore del vincolo ha gli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio.

Can. 1712 - Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è liberato da tutti gli obblighi.