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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE III

ALCUNI PROCESSI SPECIALI

 

TITOLO III

MODI PER EVITARE I GIUDIZI

(Cann. 1713 – 1716)

 

Can. 1713 - Per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere alla transazione o riconciliazione, oppure affidare la controversia al giudizio di uno o più arbitri.

Can. 1714 - Per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si osservino le norme prescelte dalle parti oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale se vi sia, o la legge civile vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta.

Can. 1715 - §1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente.

§2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogni qualvolta la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche.

Can. 1716 - §1. Se la legge civile non riconosce valore alla sentenza arbitrale che non sia confermata dal giudice, perché abbia valore in foro canonico la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica necessita della conferma del giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa.

§2. Se poi la legge civile ammette l'impugnazione della sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è ammessa in foro canonico avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo grado.