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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE IV

IL PROCESSO PENALE

 

CAPITOLO I (Cann. 1717 - 1719)

L'INDAGINE PREVIA

 

Can. 1717 - §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1718 - §1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida:

1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;

2) se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente;

3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.

§2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui nel §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§3. Nell'emanare i decreti di cui nei §§1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

§4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

Can. 1719 - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.