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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE V

IL MODO DI PROCEDERE NEI RICORSI
AMMINISTRATIVI E NELLA RIMOZIONE
O NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI

 

SEZIONE II

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE
E IL TRASFERIMENTO DEI PARROCI

(Cann. 1740 – 1752)

 

CAPITOLO I (Cann. 1740 - 1747)

MODO DI PROCEDERE NELLA RIMOZIONE DEI PARROCI

Can. 1740 - Quando il ministero di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano.

Can. 1741 - Le cause, per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia, sono principalmente queste:

1) il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale;

2) l'inettitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo, che rendano il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti;

3) la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il parroco, che si preveda non cesseranno in breve;

4) grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persista dopo l'ammonizione;

5) cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si possa porre altro rimedio.

Can. 1742 - §1. Se dall'istruttoria svolta è risultato esservi la causa di cui nel can. 1740, il Vescovo discuta la cosa con due parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo; che se poi ritenga si debba addivenire alla rimozione, indicati per la validità la causa e gli argomenti, convinca paternamente il parroco a rinunziare entro quindici giorni.

§2. Per i parroci che sono membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, si osservi il disposto del can. 682, §2.

Can. 1743 - La rinuncia può essere fatta dal parroco non soltanto in maniera pura e semplice, ma anche sotto condizione, purché questa possa essere legittimamente accettata dal Vescovo e di fatto egli la accetti.

Can. 1744 - §1. Se il parroco entro i giorni stabiliti non avrà risposto, il Vescovo lo inviti nuovamente prorogando i termini di tempo utile per rispondere.

§2. Se al Vescovo consta che il parroco ha ricevuto il secondo invito e non ha risposto benché non fosse trattenuto da alcun impedimento, o se il parroco senza addurre alcun motivo si rifiuta di rinunciare, il Vescovo emetta il decreto di rimozione.

Can. 1745 - Se poi il parroco contesta la causa addotta e le sue motivazioni, allegando motivi che al Vescovo sembrino insufficienti, questi per agire validamente:

1) lo inviti a raccogliere in una relazione scritta, dopo aver esaminato gli atti, le sue impugnazioni, anzi ad addurre le prove in contrario, se ne abbia;

2) quindi, completata se necessario l'istruttoria, insieme agli stessi parroci, di cui nel can. 1742, §1, se non se ne debbano designare altri essendo quelli impossibilitati, valuti la cosa;

3) infine stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed emetta subito il relativo decreto.

Can. 1746 - Il Vescovo provveda al parroco rimosso sia con l'assegnazione di un altro ufficio, se a questo sia idoneo, sia con una pensione a seconda che il caso lo comporti e le circostanze lo permettano.

Can. 1747 - §1. Il parroco rimosso deve astenersi dall'esercizio delle funzioni del parroco, quanto prima lasciare libera la casa parrocchiale, e consegnare tutto ciò che appartiene alla parrocchia, a colui al quale essa fu affidata dal Vescovo.

§2. Se poi si tratta di un infermo, che dalla casa parrocchiale non può trasferirsi altrove senza incomodo, il Vescovo gliene consenta l'uso anche esclusivo, finché perdura tale necessità.

§3. In pendenza del ricorso contro il decreto di rimozione, il Vescovo non può nominare un nuovo parroco, ma nel frattempo provveda tramite un amministratore parrocchiale.