| Can. 1313 - § 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, 
al reo si deve applicare la legge più favorevole.   | 
				
					| § 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa 
cessa immediatamente.   | 
				
					| Can. 1314 - La pena ordinariamente è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo essere 
stata inflitta; è poi latae sententiae, sempre che la legge o il precetto 
espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d’aver commesso il delitto.   | 
				
					| Can. 1315 - § 1. Chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina.   | 
				
					| § 2. Il legislatore inferiore, atteso il can. 1317, può inoltre:             1º munire di una congrua pena la legge emanata dall’autorità superiore, 
osservati i limiti della competenza in ragione del territorio o delle persone;             2º aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto; 
					             3º determinare o rendere obbligatoria una pena che la legge universale 
stabilisce come indeterminata o come facoltativa.   | 
				
					| § 3. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la 
determinazione alla prudente valutazione del giudice.   | 
				
					| Can. 1316 - I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa nazione o regione, si emanino leggi penali con uniformità, nei limiti del possibile.   | 
				
					| Can. 1317 - Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente 
necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La 
dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita dal legislatore inferiore.   | 
				
					| Can. 1318 - Non si stabiliscano pene latae sententiae se non eventualmente contro qualche singolo delitto 
doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere 
efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non si costituiscano poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e 
soltanto contro i delitti di speciale gravità.   | 
				
					| Can. 1319 - § 1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in 
forza della potestà di governo secondo le disposizioni dei cann. 48-58, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione 
delle pene espiatorie perpetue.   | 
				
					| § 2. Se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario imporre un precetto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318.   | 
				
					| Can. 1320 - In tutto ciò in cui sono soggetti all’Ordinario del luogo i religiosi 
possono essere dal medesimo costretti con pene.   |