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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE  I

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO IV

LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI

(Cann. 1331 – 1340)

 

CAPITOLO I (Cann. 1331-1335)

LE CENSURE  

 

            Can. 1331 - § 1. Allo scomunicato è proibito:

            1º di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;

            2º di ricevere i sacramenti;

            3º di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;

            4º di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;

            5º di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;

            6º di porre atti di governo.

 

            § 2. Se la scomunica ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo:

            1º se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;

            2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;

            3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

            4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;

            5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

 

            Can. 1332 - § 1. Chi è interdetto è tenuto dalle proibizioni di cui nel can. 1331, § 1, nn. 1-4.

 

            § 2. Tuttavia, la legge o il precetto può definire l’interdetto in tale modo che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331, § 1, nn.1-4, o qualche altro diritto singolare.

 

            § 3. Si deve osservare il disposto del can. 1331, § 2, n. 1, anche in caso di interdetto.

 

            Can. 1333 - § 1. La sospensione proibisce:

            1º tutti od alcuni atti della potestà di ordine;

            2º tutti od alcuni atti della potestà di governo;

            3º l’esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l’ufficio.

 

            § 2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza o il decreto, che infliggono o dichiarano la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

 

            § 3. La proibizione non tocca mai:

            1º gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena;

            2º il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell’ufficio;

            3º il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all’ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia latae sententiae.

 

            § 4. La sospensione che proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l’obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

 

            Can. 1334 - § 1. L’àmbito della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui è inflitta la pena.

 

            § 2. La legge, ma non il precetto, può costituire una sospensione latae sententiae, senza apporvi alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti recensiti nel can. 1333, § 1.

 

            Can. 1335 -§ 1. L’autorità competente, se infligge o dichiara la censura nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre le pene espiatorie che ritenga necessarie per restituire la giustizia o riparare lo scandalo.

 

            § 2. Se la censura proibisce la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di potestà di governo, la proibizione è sospesa ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae sententiae non sia stata dichiarata, la proibizione è inoltre sospesa tutte le volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di potestà di governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi.