Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE  I

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO IV

LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI

(Cann. 1331 – 1340)

 

CAPITOLO III (Cann. 1339-1340)

RIMEDI PENALI E PENITENZE

 

            Can. 1339 - § 1. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale dall’indagine fatta cada il sospetto grave d’aver commesso il delitto.

 

            § 2. L’Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l’ordine.

 

            § 3. Dell’ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell’archivio segreto della curia.

 

            § 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l’Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.

 

            § 5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l’Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare.

 

            Can. 1340 - § 1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.

 

            § 2. Per una trasgressione occulta non s’imponga mai una penitenza pubblica.

 

            § 3. L’Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell’ammonizione o della riprensione.