|  CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VI 
			LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA   
			PARTE  I 
			DELITTI E PENE IN GENERE   TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI  (Cann. 1331 – 1340)   CAPITOLO III (Cann. 1339-1340) RIMEDI PENALI E PENITENZE   
				
					| Can. 1339 - § 1. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale 
dall’indagine fatta cada il sospetto grave d’aver commesso il delitto.   |  
					| § 2. L’Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, 
chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente 
l’ordine.   |  
					| § 3. Dell’ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un 
qualche documento, che si conservi nell’archivio segreto della curia.   |  
					| § 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o 
correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l’Ordinario dia 
un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o 
evitare.   |  
					| § 5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno 
si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l’Ordinario, anche al di là delle 
pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo 
sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare.   |  
					| Can. 1340 - § 1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una 
qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.   |  
					| § 2. Per una trasgressione occulta non s’imponga mai una penitenza pubblica.   |  
					| § 3. L’Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio 
penale dell’ammonizione o della riprensione.   |      |