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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE II

I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER ESSI

 

TITOLO II

DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE
E L'ESERCIZIO DEGLI INCARICHI

(Cann. 1370 – 1378)

 

            Can. 1370 - § 1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un’altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

 

            § 2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell’interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella sospensione latae sententiae.

 

            § 3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso o contro un altro fedele per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena.

 

            Can. 1371 - § 1. Chi non obbedisce alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l’ammonizione persiste nella sua disobbedienza, sia punito, a seconda della gravità del caso, con una censura o con la privazione dell’ufficio o con altre pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 2. Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 3. Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all’autorità ecclesiastica, commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.

 

            § 4. Chi viola l’obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 5. Chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto penale esecutivo, sia punito con una giusta pena, non esclusa una censura.

 

            § 6. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

 

            Can. 1372 -Siano puniti a norma del can. 1336, §§ 2-4:

            1º coloro che impediscono la libertà del ministero o l’esercizio della potestà ecclesiastica oppure l’uso legittimo delle cose sacre o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano chi ha esercitato una potestà o un ministero ecclesiastico;

            2º coloro che impediscono la libertà dell’elezione o terrorizzano l’elettore o l’eletto.

 

            Can. 1373 - Chi pubblicamente suscita rivalità e odi contro la Sede Apostolica o l’Ordinario per un atto di ufficio o di funzione ecclesiastica, oppure eccita alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l’interdetto o altre giuste pene.

 

            Can. 1374 - Chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto.

 

            Can. 1375 - § 1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.

 

            § 2. È equiparato all’usurpazione il conservare illegittimamente l’incarico, in seguito a privazione o cessazione.

 

            Can. 1376 - § 1. Sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il danno:

            1º chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti;

            2º chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione.

 

            § 2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall’ufficio, fermo restando l’obbligo di riparare il danno:

            1º chi per grave colpa propria commette il delitto di cui al § 1, n. 2;

            2º chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell’amministrazione dei beni ecclesiastici.

 

            Can. 1377 - § 1. Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un’azione o un’omissione illegale da chi esercita un ufficio o un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4; così chi accetta i doni e le promesse sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non escluso con la privazione dell’ufficio, fermo restando l’obbligo di riparare il danno.

 

            § 2. Chi nell’esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un’offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un’ammenda pecuniaria adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dall’ufficio, fermo restando l’obbligo di riparare il danno.

 

            Can. 1378 - § 1. Chi, oltre ai casi già previsti dal diritto, abusa della potestà ecclesiastica, dell’ufficio o dell’incarico sia punito a seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non escluso con la privazione dell’ufficio o dell’incarico, fermo restando l’obbligo di riparare il danno.

 

            § 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il danno.