Can. 1379 - § 1. Incorre nella pena latae sententiae dell’interdetto, o, se chierico, anche della sospensione: 1º chi non elevato all’ordine sacerdotale attenta l’azione liturgica del
Sacrificio eucaristico;
2º chi, al di fuori del caso di cui nel can. 1384, non potendo dare validamente l’assoluzione sacramentale, tenta d’impartirla
oppure ascolta la confessione sacramentale.
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§ 2. Nei casi di cui nel § 1, a seconda della gravità del delitto, possono
essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica. |
§ 3. Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna,
sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico
può essere punito con la dimissione dallo stato clericale. |
§ 4. Chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito
riceverlo, sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte
altre pene secondo il can. 1336 §§ 2-4. |
§ 5. Chi, oltre ai casi di cui nei §§ 1-4 e nel can. 1384, simula di
amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena. |
Can. 1380 - Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con
l’interdetto o la sospensione o con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4. |
Can. 1381 - Il reo di vietata communicatio in sacris sia punito con una giusta pena. |
Can. 1382 - § 1. Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a
scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede
Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la
dimissione dallo stato clericale. |
§ 2. Il reo di consacrazione con fine sacrilego di una sola materia o di
entrambe nella celebrazione eucaristica, o al di fuori di essa, sia punito
proporzionalmente alla gravità del delitto, non esclusa la dimissione dallo
stato clericale. |
Can. 1383 - Chi trae illegittimamente profitto dall’elemosina della Messa, sia punito
con una censura o altre pene secondo il can. 1336, §§ 2-4. |
Can. 1384 - Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. |
Can. 1385 - Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o con il pretesto della
confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto
precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la
sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo
stato clericale. |
Can. 1386 - § 1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre
nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa
solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto. |
§ 2. L’interprete e le altre persone di cui nel can. 983, § 2, che violano il
segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica. |
§ 3. Fermo restando il disposto dei §§ 1 e 2, chiunque con qualsiasi mezzo tecnico registra o divulga con malizia, attraverso
i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione
sacramentale, vera o simulata, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se è un chierico. |
Can. 1387 - Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da
esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae
riservata alla Sede Apostolica. |
Can. 1388 - § 1. Il Vescovo che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un
suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di
conferire l’ordine per un anno. Chi poi ricevette l’ordinazione è per il fatto
stesso sospeso dall’ordine ricevuto. |
§ 2. Chi accede ai sacri ordini legato da qualche censura o irregolarità,
volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044, § 2, n. 1, è
per il fatto stesso sospeso dall’ordine ricevuto. |
Can. 1389 - Chi, oltre i casi di cui ai cann. 1379‑1388, esercita illegittimamente una
funzione sacerdotale o altro sacro ministero, sia punito con giusta pena, non esclusa una censura. |