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DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
N. 598.114
REGOLAMENTO
DELLO SPECIALE COLLEGIO GIUDICANTE
ISTITUITO PER L’ESAME DEI RICORSI
IN MATERIA DI DELICTA RESERVATA
Con Rescriptum ex Audientia SS.mi del 3 novembre 2014 è stato
istituito «all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno
speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia
membri del Dicastero sia esterni ad esso» (art. 1). Il suo compito è quello di
giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari del Dicastero nei
casi di delicta reservata, secondo le disposizioni seguenti.
I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza
canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta
anche la nomina del Presidente di detto Collegio.
Articolo 1
Il Collegio è un’istanza di cui si dota il Dicastero per la Dottrina della
Fede nell’esame dei ricorsi ex art. 24 del Motu Proprio
Sacramentorum Sanctitatis Tutela, fermo restando che, qualora il
ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato
dalla Sessione Ordinaria (Feria IV).
Articolo 2
Moderatore del Collegio è il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della
Fede.
Articolo 3
Se il Presidente del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro
successivo nell’elenco dei membri.
Articolo 4
Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di
giustizia e la Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede
svolgono i compiti stabiliti dagli articoli seguenti. Secondo la necessità e
l’opportunità, il Moderatore può nominare altri come Promotore di giustizia
ad casum.
Articolo 5
I ricorsi devono essere presentati al Dicastero per la Dottrina della Fede
entro il termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell’atto
impugnato. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con
chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in
facto sulle quali si basa.
Articolo 6
Il ricorrente, per la presentazione del ricorso di cui all’art. 5, deve, a
pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un avvocato,
che sia un fedele munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno
di licenza in diritto canonico.
Articolo 7
È cura della Sezione disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede
preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso. Il
fascicolo verrà presentato al Promotore di giustizia il quale preparerà un
votum pro rei veritate.
Articolo 8
Il Collegio tratta i ricorsi ex analogia a norma del can. 1609 del
CIC e can. 1292 del CCEO.
Articolo 9
Il Collegio decide il ricorso a norma del can. 1739 del CIC e del can.
1004 del CCEO.
Articolo 10
Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di
deferirlo alla Sessione Ordinaria (Feria IV). Per la decisione del
Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a
maggioranza assoluta.
Articolo 11
Deliberata la decisione, il Ponens la scrive in modo sommario e i
Membri presenti la sottoscrivono. Il decreto viene firmato dai membri del
Collegio presenti per la decisione entro trenta giorni utili dalla medesima
decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore
che procederà alla notifica del decreto agli aventi diritto. Nel caso di
impedimento di uno dei Membri, lo stesso Moderatore determinerà come procedere.
Il presente Regolamento, approvato de mandato Summi Pontificis, è
stato sottoposto alla considerazione del Santo Padre in data 17 aprile 2023.
Dal Vaticano, 22 aprile 2023
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
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