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DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

N. 598.114 

 REGOLAMENTO
DELLO SPECIALE COLLEGIO GIUDICANTE
ISTITUITO PER L’ESAME DEI RICORSI
IN MATERIA DI DELICTA RESERVATA

 

Con Rescriptum ex Audientia SS.mi del 3 novembre 2014 è stato istituito «all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero sia esterni ad esso» (art. 1). Il suo compito è quello di giudicare i ricorsi contro gli atti amministrativi singolari del Dicastero nei casi di delicta reservata, secondo le disposizioni seguenti.

I membri di questo Collegio, contrassegnati da preparazione ed esperienza canonistica e dogmatica, sono nominati dal Sommo Pontefice, al quale spetta anche la nomina del Presidente di detto Collegio. 

Articolo 1

Il Collegio è un’istanza di cui si dota il Dicastero per la Dottrina della Fede nell’esame dei ricorsi ex art. 24 del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, fermo restando che, qualora il ricorrente sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria (Feria IV). 

Articolo 2

Moderatore del Collegio è il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. 

Articolo 3

Se il Presidente del Collegio è impedito, funge in sua vece il membro successivo nell’elenco dei membri. 

Articolo 4

Nel trattamento dei ricorsi di pertinenza del Collegio, il Promotore di giustizia e la Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede svolgono i compiti stabiliti dagli articoli seguenti. Secondo la necessità e l’opportunità, il Moderatore può nominare altri come Promotore di giustizia ad casum. 

Articolo 5

I ricorsi devono essere presentati al Dicastero per la Dottrina della Fede entro il termine perentorio di 60 giorni utili dalla notifica dell’atto impugnato. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa. 

Articolo 6

Il ricorrente, per la presentazione del ricorso di cui all’art. 5, deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un avvocato, che sia un fedele munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico. 

Articolo 7

È cura della Sezione disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede preparare il fascicolo con tutti i documenti ed atti relativi al ricorso. Il fascicolo verrà presentato al Promotore di giustizia il quale preparerà un votum pro rei veritate. 

Articolo 8

Il Collegio tratta i ricorsi ex analogia a norma del can. 1609 del CIC e can. 1292 del CCEO. 

Articolo 9

Il Collegio decide il ricorso a norma del can. 1739 del CIC e del can. 1004 del CCEO. 

Articolo 10

Se il caso presenta particolare difficoltà, il Collegio può decidere di deferirlo alla Sessione Ordinaria (Feria IV). Per la decisione del Collegio devono essere presenti almeno cinque membri che si esprimono a maggioranza assoluta. 

Articolo 11

Deliberata la decisione, il Ponens la scrive in modo sommario e i Membri presenti la sottoscrivono. Il decreto viene firmato dai membri del Collegio presenti per la decisione entro trenta giorni utili dalla medesima decisione. Il Presidente del Collegio ne informa tempestivamente il Moderatore che procederà alla notifica del decreto agli aventi diritto. Nel caso di impedimento di uno dei Membri, lo stesso Moderatore determinerà come procedere. 

Il presente Regolamento, approvato de mandato Summi Pontificis, è stato sottoposto alla considerazione del Santo Padre in data 17 aprile 2023.

Dal Vaticano, 22 aprile 2023

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato