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IL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

CONVEGNO DI STUDIO
IN OCCASIONE DEL
VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODEX IURIS CANONICI

Excerpta ex relationibus, a Em.mis Cardinalibus
in Congressu Studii habitis,
in ephemeride L’Osservatore Romano publici iuris facta

 


 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Julián Herranz

Esempio emblematico di «ermeneutica della riforma»

Evitando intenzionalmente l’approccio puramente accademico e privilegiando piuttosto quello d’indole pastorale, il taglio seguito dal mio intervento sarà quello di una rimeditazione personale del lungo cammino percorso dalla Chiesa in questi cinque lustri di interpretazione ed applicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. Intendo in questa sede presentare il Codice ed i suoi sviluppi normativi come un esempio emblematico di «ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella “continuità”», fedele agli insegnamenti del Concilio Vaticano II ed additare il giudizio sulla codificazione «come luogo di apprendimento e di esercizio della speranza». Se tutto il pontificato di Giovanni Paolo II — solo la storia potrà rendere giustizia all’effettiva grandezza della sua opera — ha impresso una svolta risolutoria alla crisi attraversata dalla Chiesa nell’immediato postconcilio, il Codice del 1983 è stato una vera pietra miliare nella via del completo rinnovamento e, oserei dire, «ringiovanimento» contenutistico e metodologico del Diritto canonico, che ha dato nuova bellezza e splendore al volto della Sposa di Cristo. Il panorama normativo ecclesiale che oggi contempliamo non è però soltanto il frutto del genio pastorale di un sol uomo, ma il risultato del concorde e abnegato sforzo di quattro Papi, da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, e costituisce, soprattutto, una fedele attuazione, con tutti i limiti e le manchevolezze della creaturalità, del disegno prefigurato dai Padri del Concilio Vaticano II. (...) Il Corpus Iuris Canonici contemporaneo — ha detto il Legislatore — è intimamente connesso con il Concilio Vaticano II e non costituisce certo la malintesa ed equivoca ricezione di un fantomatico e imponderabile «spirito del concilio». I frutti tangibili della fedeltà al disegno dello Spirito Santo sulla Chiesa possono rappresentare inoltre un ulteriore invito a coltivare la speranza in atto, anche di fronte alle presenti sfide del relativismo agnostico e libertario che minaccia anche le stesse fondamenta del diritto. La nuova codificazione rappresenta dal punto di vista normativo l’ideale suggello e coronamento dei lavori dell’assise ecumenica. L’autocoscienza palesata dal legislatore nell’atto di promulgazione ne costituisce d’altronde la riprova più sicura e illuminante: «Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare». L’indubbia affermazione della salutare e sottolineerei «vitale» «ermeneutica della riforma e del rinnovamento nella continuità» non deve sottacere però la profonda carica innovativa e l’incisività della revisione operata: «Ne risulta — precisava Giovanni Paolo II nello stesso contesto — che ciò che costituisce la “novità” fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto riguarda specialmente l’ecclesiologia, costituisce altresì la “novità” del nuovo Codice». Penso, solo per fare alcuni esempi: alla enorme portata pastorale e apostolica della corresponsabilità di tutti i battezzati nella realizzazione della missione della Chiesa, corresponsabilità enunciata al canone 204 che ritengo «la vera spina dorsale di tutto il Codice» . (...) La constatazione però della bontà e fondamento conciliare del Codice vigente, peraltro sempre perfettibile, non deve fermarsi all’ammirazione estatica del brillante modello di positiva integrazione ed armonica sinergia tra antico e moderno, tra rispetto della tradizione e apertura alle esigenze dei tempi, tra dottrina e tecnica, e così via, ma deve guardare avanti alla corretta interpretazione ed applicazione del dettato codiciale e della voluntas Legislatoris. La codificazione non è tanto un punto di arrivo, quanto, soprattutto, un punto di partenza. Se gli insegnamenti del Concilio e l’ecclesiologia di comunione costituiscono una sicura e costante base di riferimento dei canoni, il Codice è non di meno un luogo privilegiato di rilettura, di sviluppo e di esecuzione pratica delle acquisizioni del Vaticano II. L’applicazione fedele e rigorosa (che non significa pedante e cavillosa) dei precetti legali è e sarà sempre la più sicura garanzia della definitiva presa di distanza da una fuorviante interpretazione della discontinuità e della rottura.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Ivan Dias

Accettazione e operatività del diritto canonico nei territori di missione. Confronto culturale e limiti tecnici

Nel Codice si possono trovare oltre ottanta canoni che, direttamente o indirettamente, rimandano alla possibilità di produzione di un diritto particolare nella Chiesa locale. Questi canoni offrono l’opportunità di prendere le convenienti decisioni, tenuto conto delle circostanze, dei luoghi, delle persone e delle tradizioni culturali del popolo. Non sono poi da considerare di secondaria rilevanza gli organismi di partecipazione e corresponsabilità, che il Codice prevede per le diverse forme di Chiesa particolare, differenziata in rapporto al grado di rappresentanza e all’ambito di competenza, sia sul piano della diocesi sia su quello della parrocchia. In particolare, nella diocesi sono stati istituiti i seguenti organi di consultazione: il consiglio presbiterale (cann. 495-501) come rappresentante del presbiterio e senato del vescovo, il collegio dei consultori (can. 592), costituito da alcuni membri del precedente, con competenze nel campo amministrativo anche in caso di sede vacante; il consiglio per gli affari economici diocesano (cann. 492-493); il consiglio pastorale (cann. 511-514). Per i vicariati e le prefetture apostoliche, i compiti del consiglio presbiterale e del collegio dei consultori, possono essere svolti da un consiglio — detto consiglio della missione — composto di almeno tre presbiteri (cann. 495 § 2; 502 § 4). Per la parrocchia il Codice prevede, a sostegno del parroco nella gestione dei beni, un consiglio per gli affari economici (can. 537); per la promozione delle attività finalizzate alla cura delle anime si deve creare un consiglio pastorale (can. 536), se ciò appare opportuno al vescovo diocesano dopo aver consultato il consiglio presbiterale. Proprio su questi aspetti, non è raro registrare una mancata applicazione delle norme canoniche che può essere causata per ignoranza delle stesse norme o per una loro errata interpretazione, o per trascuratezza da parte dei pastori. La natura, i compiti e le finalità degli organismi di partecipazione non sono ancora adeguatamente compresi e attuati. Si registrano casi in cui i vescovi non provvedono alla costituzione di detti organismi, come pure abbiamo casi in cui questi organismi sono mal interpretati e tentano di imporsi sul vescovo o di agire contro di lui, costituendo dei veri e propri gruppi di pressione. Una menzione particolare merita il sinodo diocesano (cann. 460-468), in cui tutto il popolo di Dio diventa protagonista in quanto non solo destinatario, ma anche soggetto delle direttive e dei provvedimenti pastorali. Attraverso questo organismo di convocazione generale della Chiesa particolare, in cui unico legislatore rimane sempre il vescovo, è possibile addivenire all’opportuno adattamento delle norme canoniche alla varietà delle situazioni locali, e porre in risalto il volto specifico e peculiare della Chiesa particolare che realizza la cattolicità della Chiesa come sinfonia delle legittime diversità. Ulteriore spazio dato al diritto particolare dal Codice compete alle Conferenze episcopali. Lo schema iniziale di revisione del Codice ne aveva previsto di più, non di meno il Codice contiene circa ottantasei rinvii, la metà dei quali di natura legislativa. Il timore di intaccare l’autonomia del vescovo diocesano, e di creare quasi un organismo intermedio tra Chiesa universale e Chiesa particolare, tra romano Pontefice e collegio dei vescovi è stato forse eccessivamente valutato. Se il Codice dà alle Conferenze episcopali la competenza su varie materie, lo fa con lo scopo di assicurare in un territorio determinato una disciplina o delle soluzioni omogenee che rispondano alle esigenze che sono comuni allo spazio umano proprio di una conferenza. Le Conferenze episcopali possono essere considerate oggi gli organismi più idonei ad adattare la legge universale della Chiesa alle esigenze dei luoghi e dei tempi, e ad essere, in questo modo, artefici dell’inculturazione dello stesso diritto ecclesiale. Questa finalità propria delle Conferenze episcopali sembra un elemento costitutivo della loro identità, che forse non è stato finora adeguatamente sottolineato. Se da una parte le critiche che vengono mosse al Codice circa il potere delle Conferenze episcopali di emanare decreti generali possono trovare un fondamento, poiché sono soggette a restrizioni precise circa la procedura di deliberazione, oppure perché le materie da deliberare sono stabilite dal diritto universale o dalla Sede Apostolica, ma anche circa la procedura di promulgazione che richiede per la sua validità la recognitio, d’altra parte si deve osservare che dopo venticinque anni dall’entrata in vigore del Codice, sono proprio le giovani Chiese dei territori di missione dei diversi continenti che ancora non hanno riempito gli spazi loro assegnati dal diritto particolare come specificazione, complemento, adattamento del diritto universale. Anche se si è registrato un notevole incremento nell’approvazione degli statuti delle Conferenze episcopali dipendenti direttamente dal dicastero missionario, tuttavia sono ancora poche le Conferenze che hanno emanato una normativa complementare al Codice. Ciò può essere imputato a diversi fattori: la mancanza di esperti capaci di aiutare i vescovi ad intervenire in quegli ambiti in cui il Codice prevede un diritto particolare; le difficoltà di armonizzare le consuetudini locali con la normativa generale del Codice, per cui talvolta è richiesto di abbandonare determinati usi o pratiche perché in dissonanza con la mentalità cristiana e con le disposizioni del Codice. L’opera di adattamento è ancora lunga, come lungo è il cammino di inculturazione.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Giovanni Battista Re

Quella cooperazione maturata nel segno della collegialità

La Lumen Gentium nel sottolineare i vincoli di intima comunione fra le singole Chiese, afferma: «In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in maniera che il tutto e le singole parti si accrescano con l’apporto di tutte, che sono in comunione le une con le altre e con i loro sforzi verso la pienezza dell’unità» (n. 13). La cattolicità si nutre non soltanto della comunione, per così dire «verticale» tra le singole Chiese particolari e la Chiesa universale e il Successore di Pietro, ma anche della comunione «orizzontale» che lega le diverse Chiese particolari fra di loro. La legislazione complementare delle Conferenze episcopali può aiutare a sviluppare sempre nuove forme di cooperazione fra le Chiese particolari, con una più intensa relazione di condivisione e di scambi (Sacerdoti Fidei Donum, condivisione di risorse materiali, azione missionaria...). Il diritto particolare può avere un ruolo per dare vita a soluzioni che mettano sempre più in luce la circolarità che unisce, cum Petro e sub Petro, le Chiese particolari nella comunione cattolica. È da auspicare che trovi sviluppo la collaborazione tra fedeli laici e ministri della Chiesa e il reciproco contributo a servizio dell’edificazione della Chiesa, fermo restando la diversità ontologica tra il sacerdozio comune e quello ministeriale. Davanti ai progetti di riorganizzazione pastorale che portano ad unire più parrocchie o ad affidarle ad un non sacerdote (cfr. can. 517 § 2), si deve ribadire che il moderatore deve essere sempre un sacerdote liberamente nominato dal vescovo, che ha la potestà e le facoltà di parroco. Lo stesso principio vale anche per le cosiddette «unità pastorali», il cui moderatore deve essere sempre un sacerdote, non è infatti possibile una moderazione collegiale o laicale dell’unità pastorale. Non mancherà poi di imporsi uno sviluppo del diritto di associazione dei fedeli, anche di fronte a tante nuove forme di vita «associativa» presenti nella Chiesa. Nel rapporto con la società è da prevedere che in futuro si porrà il problema di come affrontare il crescente pluralismo giuridico. Basti pensare, per quanto riguarda per esempio l’Europa, alla legislazione della Comunità europea e a quella degli stati, più in generale alle organizzazioni sovranazionali e non nazionali. Ciò richiederà un confronto fra canonistica e scienza giuridica statuale. Questa pluralità di ordinamenti avrà riflesso anche sul diritto ecclesiale, che non potrà non tener conto dei diversi contesti culturali e territoriali e, forse, inciderà nella valorizzazione del diritto complementare e di quello particolare. Allo stesso tempo il diritto universale della Chiesa dovrà difendere con forza e promuovere l’unità della Chiesa e tutelare il diritto divino positivo e naturale, costitutivo del diritto canonico. Circa quest’ultimo punto viene in mente che Karl Barth definiva il diritto della Chiesa un «diritto esemplare». Lo è e lo sarà sempre più in futuro, in quanto con le sue norme tutela e promuove i valori della persona umana, la sua dignità, la sua vocazione e la sua missione nella storia, la vita, la libertà, la famiglia. Un rapido sguardo alle prospettive future lascia intravedere che la veloce evoluzione della società e il dinamismo della stessa vita della Chiesa richiederanno un aggiornamento di qualche norma complementare già promulgata perché risponda alle concrete esigenze e alla problematica viva della realtà così da incidere sulla vita delle comunità nell’evolversi delle situazioni. Alcune norme stabilite venti anni fa, sono state già superate da nuove disposizioni pastorali dei vescovi diocesani; penso, per esempio, all’età della Cresima o ai ministeri laicali, ecc. Alcune Conferenze hanno pubblicato « direttori» per dare orientamenti ed indicazioni su questioni emergenti della vita ecclesiale e della pastorale. È da prevedere che altre faranno altrettanto. Un tema verso cui oggi si è molto sensibili è quello della privacy. L’episcopato italiano, con il mandato della Santa Sede, ha ritenuto opportuno di promulgare un decreto generale per dare «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza», per dare maggiore articolazione al diritto alla riservatezza e alla buona fama, sancito dal canone 220 del Codice. In questo caso concreto possiamo notare come nuove sensibilità sociali interpellano la Chiesa e la spingono a integrare la propria normativa. Questo è uno dei casi in cui dalla legislazione civile vi è stata una sollecitazione ad intraprendere l’iniziativa di una propria norma nell’ambito della Conferenza episcopale . Il decreto generale della Cei [Conferenza Episcopale Italiana], per esempio, è stato elaborato anche sulla spinta della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con la quale il Parlamento italiano aveva dato norme sul trattamento dei dati personali. Le disposizioni della Cei regolamentano una materia che è emersa in questi ultimi anni anche in altri Paesi, soprattutto negli Usa, dove i casi di abuso sessuale contro i minori hanno sollevato il problema delle richieste dei tribunali statali di poter accedere agli archivi ecclesiastici e utilizzare dati personali e informazioni circa sacerdoti e fedeli. La Cei nelle sue disposizioni in materia ha regolato l’uso dei registri, l’accesso agli archivi, l’elaborazione, la conservazione e l’utilizzazione dei dati personali, tenendo sempre presente il diritto della persona. Le problematiche che emergeranno dall’evolversi della società, porteranno le Conferenze episcopali a fare oggetto del diritto complementare la tutela dei valori naturali, le nuove realtà e sensibilità, tenendo conto anche delle leggi civili.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Paul Josef Cordes

Esigenze e limiti nell’esercizio della carità

Dalla prospettiva del fedele, il legislatore ha già formalizzato alcune prescrizioni che possono garantire in diversi modi l’esercizio della carità: il diritto-dovere dell’apostolato (...), il diritto di «fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità». Si tratta ora di far sì che si preveda che l’autorità ecclesiastica sia attenta, nell’esercizio di questo diritto fondamentale, a garantire l’operatività di tali enunciati fondamentali, e poi a promuovere e sostenere iniziative in tal senso. Sarebbe bene esprimere in maniera più chiara che il vescovo, principio di unità nella sua diocesi, pur nel rispetto della necessaria autonomia, ha un dovere di supervisione sulle iniziative di singoli fedeli e di organismi cattolici in campo caritativo. Ciò comporta il dovere di vegliare perché le persone e i programmi svolti corrispondano allo spirito cristiano e diventino così autentici luoghi di testimonianza. Ciò implica l’attenzione alle convinzioni e allo stile di vita di quanti operano in organismi cattolici. Va precisato il compito del vescovo di favorire la costituzione di una Caritas diocesana e di Caritas parrocchiali quali espressione concreta della diocesi e della parrocchia della sollecitudine per i bisognosi. Va riflettuto il rapporto con il mondo del volontariato, che è un fenomeno in forte crescita e particolarmente rilevante in ambito pubblico. Certamente è opportuna la sua promozione, ma si può pensare anche a forme d’accompagnamento pedagogico-spirituale. Si pone la questione circa la vigilanza, affinché non vengano presentate come espressioni della preoccupazione della Chiesa per i più poveri, manifestazioni che hanno tutt’altra origine e finalità. (...) Sarà prudente assicurare che gli statuti «civili» delle iniziative «cattoliche» permettano all’autorità ecclesiastica competente la verifica della rispondenza della denominazione alle attività svolte. Un altro aspetto riguarda il finanziamento delle diverse iniziative. Sarà utile prevedere in ogni istanza di governo ecclesiastico (Curie diocesane, Conferenze episcopali, Curia romana) la necessità di contare su personale abilitato all’esame del rendiconto delle iniziative che si sostanziano in persone giuridiche pubbliche. Se la rendicontazione è uno dei controlli più efficaci per ogni attività che riguardi i beni temporali della Chiesa, quando si tratta del servizio della carità sembra particolarmente necessaria, anche per la peculiare sensibilità che stimola la richiesta di fondi per finalità caritative. Per questo motivo è anche necessario esercitare il controllo previsto dal canone 1265 per la raccolta di denaro per gli istituti ecclesiastici, senza impedire un salutare «fundraising» anche tra i fedeli. Sarebbe opportuno regolare la responsabilità del vescovo per le iniziative di condivisione con le altre Chiese. Egli ha il dovere di favorirle e di accompagnarle nella sua diocesi.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Zenon Grocholewski

La formazione dei ministri sacri

Il Codice del 1917 era elaborato sul modello dei moderni codici statali di impronta positivistica e quindi seguendo anche in gran parte la loro logica. I titoli dei cinque libri del Codice non denotavano la sua specifica natura ecclesiale. Oggi può quindi turbare il fatto che ad esempio i sacramenti, il culto divino e il magistero ecclesiastico erano semplicemente considerati come res, ossia inseriti nel libro De rebus. Non era ancora maturo il tempo per fare altrimenti. Questa impostazione del Codice con il passare dei tempi si è rivelata la sua debolezza. (...) Dopo il Concilio Vaticano II si sono presentate nuove ragioni di una perdita di interesse per lo studio del diritto canonico e di un certo disorientamento nella Chiesa a tale riguardo. La Congregazione per l’Educazione Cattolica ha sostenuto che esse possono ridursi a due: «supposta desuetudine del Codice di Diritto Canonico e mancanza di un Codice nuovo; imperfetta e talora falsa interpretazione dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II». Questa seconda ragione è proprio quella che ci fa comprendere perché dopo il Concilio l’avversione contro il diritto canonico è rimasta, anzi si è rafforzata. (...) In realtà, importanza cruciale per l’elaborazione del Codice del 1983, della sua impostazione nuova e delle sue norme, ha avuto senza alcun dubbio il Concilio Vaticano II, fino al punto che Giovanni Paolo II lo ha potuto indicare come «l’ultimo documento conciliare», che «porta a coronamento l’opera del Concilio Vaticano II»; come documento da porre «accanto al Libro contenente gli Atti del Concilio». (...) Soprattutto si deve sottolineare che il nuovo Codice (...) rispecchia pienamente l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II (delineata principalmente nelle due costituzioni conciliari, dogmatica Lumen Gentium e pastorale Gaudium et Spes) nella quale viene assegnato «il primato all’amore, alla grazia e al carisma», ma nello stesso tempo viene valorizzata la indispensabile struttura, visibile, sociale e gerarchica della Chiesa. E il Codice ha, come fine, proprio quello di agevolare l’organico sviluppo dei valori spirituali «nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle persone che ad essa appartengono». Esso quindi «va riguardato come strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell’attività stessa della Chiesa». Quindi Giovanni Paolo II ha potuto affermare nella Sacrae Disciplinae Leges: «Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico (...) la ecclesiologia conciliare». Tutto questo, anche alla luce della riluttanza contro il diritto canonico presente nella Chiesa per molti anni del passato, determina chiaramente l’oggetto e la metodologia dell’insegnamento di diritto canonico. (...) Inoltre (...) è cambiata in peggio la situazione di quelli che si accostano agli studi di diritto canonico. Infatti nel passato: 1) accedevano agli studi specialistici di diritto canonico principalmente i sacerdoti che avevano dietro di sé gli studi seminaristici, durante i quali l’insegnamento del diritto canonico occupava notevole spazio (...); 2) i candidati conoscevano il latino, ossia la lingua in cui sono stati redatti i testi legislativi della Chiesa nonché i documenti giuridici; e 3) avevano quindi in genere una buona preparazione teologica. Dopo il Concilio Vaticano II, al contrario: 1) durante gli studi seminaristici l’insegnamento del diritto canonico è stato molto ridotto e ciò purtroppo permane anche oggi in molti seminari; 2) venivano accettati nelle facoltà di diritto canonico studenti senza nessuna o con una conoscenza molto scarsa del latino; e 3) si permetteva di compiere studi di diritto canonico a candidati che non avevano avuto la dovuta preparazione teologica. Infatti, molti laici hanno cominciato a studiare il diritto canonico, in quanto, in base al Codice del 1983, hanno potuto assumere alcune mansioni prima riservate ai sacerdoti, e soprattutto per essere avvocati nelle cause matrimoniali che si sono moltiplicate enormemente. Sembra che ad essi venisse richiesto, per quanto riguarda la preparazione teologica, spesso perfino meno di quanto aveva prescritto la Deus Scientiarum Dominus del 1931. Inoltre si devono menzionare altri fattori che hanno reso inappropriata o insufficiente la preparazione canonistica nei nostri centri di studio: a quanti avevano avuto un titolo in diritto statale, veniva talvolta data la possibilità di conseguire la licenza in diritto canonico dopo un solo anno di studio, non accorgendosi che la mentalità propria del diritto statale può essere nociva nel campo del diritto canonico, ancorato a principi teologici, e che, nel caso dei civilisti, è necessaria una più completa preparazione, per quanto riguarda i principi specifici che stanno alla base del diritto canonico. (...) È certamente motivo di soddisfazione che il Codice di Diritto Canonico del 1983 abbia contribuito a eliminare la riluttanza contro il diritto canonico nella Chiesa ed a risvegliare l’interesse per esso; che abbia aiutato a meglio comprendere la sua necessità, la sua natura teologica e la sua finalità pastorale. L’ulteriore riforma degli studi di diritto canonico del 2002 ha creato le condizioni per un proficuo e genuino studio di tale diritto ed indicato per esso la giusta direzione. Non si può, comunque, dimenticare che altra cosa sono le norme e le indicazioni e altra la loro retta realizzazione. Rimane quindi la necessità di un vigile impegno per adeguarsi sempre meglio al bisogno di formare canonisti seri a misura delle reali necessità del corpo mistico di Cristo.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Franc Rodé

Come tracciare un identikit della vita consacrata

L’esperienza della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica in ordine al rapporto tra norma generale e statuti è per lo più positiva (...). Non mancano, tuttavia, alcuni elementi di criticità, riferibili a talune carenze dovute a un’insufficiente conoscenza o applicazione della struttura normativa propria dell’ordinamento canonico circa la vita consacrata da parte dei soggetti interessati: ordinari del luogo; vicari/delegati per la vita consacrata, operatori del diritto, fondatori/fondatrici, ecc. L’esperienza della congregazione, specie nell’esaminare le richieste di nulla osta per l’erezione canonica di un’associazione pubblica di fedeli in istituto di vita consacrata di diritto diocesano, non raramente rileva una certa disattenzione da parte degli ordinari del luogo nell’esame delle costituzioni o statuti propri. Spesso in tali testi costituzionali, inviati al dicastero contestualmente alla richiesta di nulla osta per l’erezione di un istituto, si riscontra la mancanza di norme importanti, senza le quali la vita, il governo, l’apostolato e la stessa disciplina dell’istituto non solo non trovano un’adeguata espressione e tutela giuridica, ma sono fonte di situazioni problematiche e di confusione. Tale problematica si acutizza, fino a punte estreme, a riguardo di quelle associazioni di fedeli che, presentando alcuni elementi di originalità non facilmente inquadrabili nelle tipologie indicate nel Codice di Diritto Canonico, si presentano al giudizio dell’autorità con la «pretesa» di configurasi come nuove forme di vita consacrata a tenore del canone 605. Si badi che ho detto «pretesa» in quanto, per la maggior parte dei casi si tratta di associazioni che «mischiano» semplicemente alcuni aspetti giuridici, appartenenti a forme istituzionali esistenti e non presentano elementi di originalità tali da impegnare il citato canone. In simili casi, oltre ad un’approfondita e prolungata opera di discernimento da parte del vescovo, che non può mancare, sarebbe necessaria un’accurata e attenta valutazione degli statuti dal punto di vista della loro congruità alla norma generale. Tale esame va considerato dunque non solo di grande utilità, ma diviene assolutamente necessario per evitare situazioni insostenibili giuridicamente, oltre che bizzarre o, peggio, dannose per la comunità e per le singole persone. (...) All’interno delle forme di vita consacrata riconosciute dal codice, oltre a quelle che si configurano come «istituti» e a quelle che comunemente sono dette individuali, come gli eremiti e l’ordine delle vergini, esiste una grande varietà di tipi, e dentro ogni tipo, una molteplicità di carismi fondazionali, la cui peculiare identità è contenuta e salvaguardata dai propri statuti. Cosciente di questa multiforme varietà di carismi e attento all’esperienza storica, il legislatore, nell’approntare l’attuale codice, era consapevole delle varie iniziative per trovare nuove forme. Allo stesso tempo era ugualmente cosciente di come fosse prematuro tracciare in forma compiuta, già nel Codice, un preciso quadro normativo relativo a queste nuove forme, prevedendo inoltre che «l’approvazione di queste nuove forme di vita consacrata è riservata alla Sede Apostolica». (...) La novità non sembra doversi trovare nel concetto teologico di vita consacrata, diversamente non sarebbe più tale, bensì nelle strutture e figure o tipologie giuridiche diverse dalla prassi e dalla norma attuale. In molti casi, come si esprimeva Giovanni Paolo II in Vita Consecrata, «si tratta di istituti simili agli esistenti», anche se — aggiungiamo noi — sorti da esigenze o impulsi spirituali ed apostolici nuovi (...). Dall’entrata in vigore del codice sono sei le forme di vita consacrata che hanno ricevuto il riconoscimento pontificio. A queste va aggiunto un certo numero di concessioni fatte agli ordinari del luogo, specie in questi ultimi anni, a testimonianza di un fenomeno che è in crescita, per erigere ad experimentum et ad nutum Sanctae Sedis alcune di queste comunità come forme nuove di vita consacrata di diritto diocesano. Riguardo a queste sei forme di vita consacrata va detto che sono state approvate in maniera non univoca e dopo essere state esaminate sempre nella loro diversità. Come è noto la norma generale non dice nulla di specifico circa la novità, né fornisce degli elementi chiari circa l’ordinamento di tali forme nuove. Di particolare importanza sono allora gli statuti propri. Essi devono essere redatti avendo cura che da un lato risultino con evidenza «gli elementi essenziali, teologici e giuridici, che sono propri della vita consacrata». Da parte sua il dicastero, nell’esame degli statuti propri o costituzioni delle nuove comunità, è attento che in essi risulti la professione dei consigli evangelici, assunti mediante vincoli sacri; una certa stabilità di vita; una dedicazione, con nuovo e speciale titolo, all’onore di Dio, all’edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo; l’elemento della vita fraterna; superiori interni e più in generale un’autonomia di vita specialmente di governo. Dall’altro lato gli statuti devono indicare chiaramente gli elementi specifici in base ai quali si riconosca che si tratta di una forma che non può rientrare, senza forzature, in nessuna delle altre forme. È ovvio che in questo caso ci troviamo di fronte ad una questione di indubbio valore per il futuro della vita consacrata, e, di rimando, per la congruità e adeguatezza della struttura normativa attuale. A questo riguardo, sembra opportuno distinguere tra approvazione di forme nuove, uti singulae, e l’approvazione definitiva di una nuova forma di vita consacrata dentro la quale si collochino istituti diversi. Riguardo alla prima realtà, tali approvazioni vengono fatte dalla Sede Apostolica in senso ampio, e pertanto dalla congregazione che presiedo. In effetti si sono già approvate, e lo saranno ancora, forme nuove di vita consacrata. Tuttavia ritengo non debba essere lontano il tempo in cui spetterà al legislatore supremo, cioè al Sommo Pontefice, approvare i lineamenti definitivi di una nuova forma di vita consacrata, analogamente a quanto avvenuto nel passato.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Péter Erdö

Un trattato costituzionale per i rapporti tra Chiesa latina e Chiese orientali

Il principio del territorio canonico nel senso ortodosso attuale è un fenomeno relativamente recente, ma con agganci teologici molto più antichi. Nei primi secoli cristiani prevalse il principio: una città — un vescovo — una Chiesa. Il primo concilio ecumenico di Nicea nel suo canone 8 stabilisce che non ci devono essere due vescovi nella stessa città. Il contesto del canone è la conversione degli eretici alla fede cattolica. Se loro avevano anche un vescovo proprio, questo non poteva conservare la sua funzione. Nella tradizione orientale aveva un ruolo molto forte la necessità di corrispondenza tra le unità amministrative statali ed ecclesiastiche. Le gerarchie parallele si sono diffuse in oriente dopo il concilio di Calcedonia (451). Così esistono tuttora vescovi ortodossi precalcedoniani nel Medioriente e patriarchi paralleli sia in Egitto che in Siria. Per quanto riguarda la tradizione canonica della Chiesa cattolica, ha un ruolo importante la costituzione n. 9 del concilio Lateranense IV (1215) che esamina il problema della diversità delle tradizioni, lingue, culture dei cristiani che vivono nella stessa diocesi. In questo contesto si proibisce che nella stessa città o diocesi vi siano diversi vescovi, come diversi capi dell’unico corpo che sarebbe una cosa mostruosa. Si incoraggiano però i vescovi cattolici di nominare dei vicari propri (episcopali) per la cura pastorale dei diversi gruppi di fedeli, distinti secondo la lingua, i riti e i costumi. Certamente tali situazioni provenivano spesso come conseguenze delle crociate e anche dell’occupazione di Costantinopoli dai latini. Nella disciplina del Codice di Diritto Canonico vigente si conserva come linea direttrice e regola generale il principio che la porzione del popolo di Dio che costituisce una Chiesa particolare «sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio» (canone 372 §1). Eppure esiste una eccezione forte che costituisce uno sviluppo posteriore al concilio Lateranense IV: si permette che «dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le conferenze episcopali interessate, l’utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette chiese particolari, distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi» (canone 372 §2). Le Chiese cattoliche orientali, infatti, in alcuni territori hanno la loro gerarchia propria parallela con la gerarchia latina. Tale situazione diventa sempre più frequente. In altre regioni i fedeli orientali cattolici sono membri della Chiesa particolare latina del luogo, anche se, in quanto appartengono ad una Chiesa cattolica patriarcale sui iuris, hanno anche un certo rapporto con i loro Patriarchi (cfr. Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, canone 193; canone 678 §2). Nella prassi della Chiesa latina non vengono costituite diocesi personali in base alla sola lingua od appartenenza nazionale, anche se questo fosse teoricamente possibile. Eppure il legislatore cerca di rispettare quanto è possibile dall’antico principio dell’unità del vescovo nello stesso territorio. Il fatto delle gerarchie cattoliche parallele rispecchia oggi l’apprezzamento della dignità dei cattolici orientali e può favorire la conservazione di certe minoranze, sparse nel mondo multiculturale dell’occidente, proteggendole dall’assimilazione. (...) Dalle realtà teologiche e giuridiche considerate in questo discorso, risulta la possibilità generica del riconoscimento di moltissimi rapporti giuridico-canonici all’interno delle Chiese ortodosse da parte della Chiesa cattolica. Per rinforzare la fraternità operativa e concretizzare le possibilità di funzionamento in una eventuale e tanto bramata piena comunione, si offrono i seguenti criteri: Nelle Chiese ortodosse esiste una vera potestà di governo ecclesiastico connesso con il sacramento dell’ordine episcopale. I rapporti tra la Chiesa latina, le Chiese cattoliche orientali di diverse categorie e le chiese che si chiamano oggi Chiese ortodosse potrebbero essere formulati, almeno nei loro principi più centrali, in un documento di valore canonico che potrebbe assumere forse il carattere di una breve legge fondamentale o «Trattato costituzionale». Questo documento, naturalmente, non potrebbe essere completamente di «diritto divino». Anche senza un documento così solenne potrebbero essere emanate delle norme canoniche centrali, più generali delle regole di dettaglio di un direttorio ecumenico che potrebbero avere una simile funzione. Per la regolamentazione delle situazioni connesse con l’amministrazione dei sacramenti, le regole della Chiesa cattolica sui rapporti interrituali o interecclesiali potrebbero servire come modello o base di analogia, tenendo sempre presente però quel grado della comunione ecclesiale che esiste fra la Chiesa cattolica e le singole Chiese orientali, con le quali la sua comunione non è ancora piena. Senza questa nuova produzione giuridica i singoli ministri dei sacramenti, le singole autorità ecclesiastiche locali, anzi i singoli fedeli dovrebbero far ricorso più spesso ai meccanismi di elasticità del diritto, come l’applicazione del principio dell’equità, la dispensa, l’applicazione di elementi di diritto divino non canonizzato ecc. Per la grande necessità di chiare categorie nell’applicazione di questi principi sembra che questi rapporti interecclesiali debbano essere maggiormente regolamentati dal diritto canonico, per evitare la diffusione di prassi teologicamente non giustificabili. Questo sarebbe un vero servizio alla Chiesa da parte del legislatore. Ogni passo unilaterale o congiunto con le Chiese ortodosse verso la creazione di queste norme canoniche deve essere preceduto da una seria riflessione teologica. Questo è importante proprio per la necessità della correttezza ed autenticità teologica e quindi anche morale delle norme canoniche, una qualità che rinforza anche il rispetto e l’osservanza delle leggi nella Chiesa.
 

Excerptum ex Relatione Em.mi Card. Tarcisio Bertone

Aggiornamento costante per offrire sempre risposte adeguate ai tempi

Il rapido mutamento della società, e la conseguente insorgenza di nuove problematiche che postulano risposte adeguate ai tempi, rendono necessari alcuni aggiornamenti nel complesso sistema dei dicasteri che costituiscono la Curia Romana. Il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, intervenendo venerdì mattina a conclusione del Convegno di studi per il giubileo del Codice di Diritto Canonico, ha prospettato la necessità di «metter mano, prima o dopo» alla Costituzione Apostolica Pastor Bonus —promulgata il 28 giugno del 1988 — nell’intento di rendere più rispondente ai tempi la missione della Curia Romana nel «coadiuvare il Romano Pontefice nelle sue molteplici attività al servizio della Chiesa universale».

Legge canonica e governo pastorale

Il cardinale Bertone, chiamato a proporre una riflessione su «La legge canonica e il governo pastorale della Chiesa. Il ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi», ha voluto innanzitutto ribadire la principale caratteristica di ogni dicastero della Curia Romana, cioè «quella ministeriale». Citando il decreto Christus Dominus il cardinale ha sottolineato soprattutto l’espressione: «il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana» per ribadire che in questo modo si evidenzia «l’indole strumentale della Curia, descritta in un certo senso come uno strumento nelle mani del Papa, talché essa non ha alcuna autorità né alcun potere all’infuori di quelli che riceve dal Supremo Pastore». La Curia Romana non è dunque autonoma ma, possiamo dire, è relativa al Papa poiché è finalizzata ad aiutarlo nell’esercizio del suo peculiare ministero, il «ministero petrino». A partire da tale presupposto si capisce al contempo e logicamente quale sia la strutturazione di fondo della Curia Romana: dovendo esercitare la missione di vescovo di Roma e di pastore della Chiesa universale, il Papa si serve della qualificata collaborazione della Curia Romana ed affida a ciascuno dei suoi organismi, secondo specifiche competenze, varie mansioni e compiti. «Possiamo dire — ha specificato il segretario di Stato — che, proprio per rispondere a tali necessità ecclesiali, nel corso dei secoli sono nati le Congregazioni, i Pontifici Consigli, i Tribunali, gli Uffici e altri Organismi, ognuno dei quali con una specifica competenza. Così, ad esempio, la Congregazione per la Dottrina della Fede da sempre vigila, su mandato del Papa e in suo aiuto, sulla salvaguardia della fede cattolica, attività, questa, che è propria del Pastore Supremo della Chiesa; ugualmente il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani opera attivamente, in aiuto al Papa, per la piena comunione di tutte le Chiese e Comunità ecclesiali. E così gli altri Dicasteri, tra i quali appunto il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi».

Cambiamenti e sviluppo

Soffermandosi sulla specificità di questo Pontificio Consiglio il cardinale ha ricordato il notevole sviluppo avuto in questi ultimi vent’anni, cioè dalla promulgazione della Pastor bonus ad oggi. Uno sviluppo che, da una parte, è servito a meglio precisare le proprie competenze, e dall’altra, a rispondere, non di rado, a nuove richieste non previste dalla Costituzione Apostolica. A segnare questo cammino sono intervenuti notevoli cambiamenti «nella stessa denominazione» come ha ricordato il cardinale Bertone. Inizialmente (1984) fu chiamata Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico; denominazione mutata in Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi (1988), quindi in modo più generale, Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Si tratta di cambiamenti di denominazione che aiutano a comprendere a quali esigenze, legate alla vita stessa della Chiesa, è stato chiamato nell’arco dei passati decenni e continua ancor oggi a dover rispondere questo Dicastero.

Ruolo e competenze

Ruolo e competenze la maggior parte dei quali sono esplicitamente previsti dalla Pastor Bonus. Ad essi però vanno ad aggiungersi in un certo senso, soprattutto per quanto riguarda le competenze, quelle derivanti dall’attività di altri legislatori, cosiddetti «inferiori» all’Autorità suprema, a cominciare dalle Conferenze episcopali sino ad altre leggi particolari e decreti generali. Tuttavia anche queste particolarità sono previste dalla Pastor Bonus. Ciò che invece non è esplicitamente previsto è quanto attiene alla rilevazione e alla segnalazione all’autorità competente di eventuali casi di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse. «Questa competenza — ha precisato il cardinale — non è contenuta esplicitamente nella Pastor Bonus; tuttavia risulta contenuta, almeno implicitamente, nell’attività sopra illustrata di valutare se i testi normativi emanati dai vari legislatori inferiori all’Autorità suprema siano oppure no congrui con il diritto ecclesiale. La suddetta capacità di giudizio può, infatti, opportunamente riconoscersi al Pontificio Consiglio anche nel caso in cui, al di fuori dell’esame di testi normativi, risultasse nella prassi una non conformità con il diritto ecclesiale, nel duplice senso di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse. In tale caso anche il Pontificio Consiglio sarebbe specialmente abilitato a segnalare all’autorità competente la suddetta non conformità, affinché chi di dovere possa efficacemente intervenire». Tra le funzioni del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, di una certa rilevanza, come ha sottolineato il segretario di Stato, c’è naturalmente quella di aiutare il Papa — il quale è e rimane «il solo legislatore», poiché spetta soltanto a lui «deliberare, nella sua sovrana libertà se accogliere o meno uno schema normativo proposto — nell’attività di legislazione.

Lacuna iuris e obsolescenza della norma

Normalmente lo fa in due casi: in quello della lacuna iuris e in quello della obsolescenza della norma. E si tratta di due momenti importanti poiché rappresentano proprio il senso di quella costante attenzione alla quotidianità e ai segni dei tempi dai quali cogliere il vuoto legislativo e la subentrata inutilità della norma. Situazioni che, proprio per l’immediatezza d’intervento che richiedono, possono essere segnalate «con proposta di statuizione o di modifica al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi — ha spiegato il cardinale Bertone — anche da un altro Dicastero della Curia Romana. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi tiene costantemente monitorato lo stato generale della legislazione. Per tale motivo può rilevare con maggiore facilità eventuali lacunae iuris oppure obsolescenze della norma nel complesso della legislazione universale vigente, ma dobbiamo sottolineare che ogni Dicastero della Curia Romana può svolgere una funzione similare. E, in effetti, ogni Dicastero ha competenza in una materia determinata e quindi conosce direttamente e profondamente la materia stessa. Per tale motivo può rilevare con maggiore facilità eventuali lacunae iuris oppure obsolescenze della norma nella materia particolare di sua competenza. E per lo stesso motivo ha maggiore capacità di individuare soluzioni idonee. Tuttavia, per una armonia della legislazione universale e particolare, ritengo che sia opportuno il riferimento al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi». In questo si evidenzia anche la funzione di consulenza che il dicastero mette a disposizione innanzitutto del Papa qualora egli intenda redigere un testo normativo e ritenga utile chiedergli un’assistenza giuridica.

La vastità della legislazione della Chiesa

Tutto ciò naturalmente implica una profonda conoscenza e un’altrettanta profonda padronanza del diritto ecclesiale in tutta la sua estensione: dalla normativa canonica della Chiesa universale a quella delle Chiese particolari, a quella della Chiesa latina e delle Chiese orientali, oltre naturalmente alla conoscenza di altre eventuali normative in fieri. Si tratta di una materia, come facilmente intuibile, enorme e difficilmente acquisibile in modo completo ed integrale. E ciò comporta un maggior impegno di lavoro per il Pontificio Consiglio, poiché «non appare verosimile — ha riconosciuto il cardinale — che il personale del Dicastero, limitato nel numero, possa conoscere il diritto in tutta la sua estensione, come sopra specificato. Risulta invece possibile che esso disponga di strumenti idonei che consentano di acquisire, in ogni momento, i dati di conoscenza necessari a risolvere una certa questione e comunque permettano costantemente l’aggiornamento nella conoscenza del diritto». Gli strumenti cui faceva riferimento il segretario di Stato sono quelli informatici, l’archivio dei documenti e una biblioteca specialistica. In progetto c’è poi la creazione di un proprio servizio di documentazione il più completo possibile, riguardo alla normativa canonica, con speciale attenzione a quella delle Chiese particolari, e alla dottrina canonistica, «avvalendosi — ha detto il cardinale sottolineandone l’importanza — della competente collaborazione di esperti consultori». Infine il cardinale ha voluto offrire al Pontificio Consiglio tre suggerimenti: «diventare un centro di conoscenza del Diritto Canonico in tutta la sua estensione: non è infatti possibile compiere le attività sopra descritte senza una conoscenza globale della materia giuridica ecclesiale; avvalersi molto della consulenza di esperti consultori mantenendo con essi un continuo contatto, sia visitando le associazioni, i congressi, le facoltà, sia invitandoli nella sede del Dicastero; valorizzare e incrementare la rivista Communicationes, che avrà da quest’anno in poi anche una veste tipografica in buona parte rinnovata».

  

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