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 Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

People on the Move 

N° 94,  April 2004, pp. 165-170

Carta dei diritti e dei doveri

per una civile convivenza

(Delibera del Consiglio comunale di Bologna, P.G. n. 34140/2003, approvata il 31 marzo 2003)

La seconda metà dei secolo XX ha visto la città di Bologna profondamente trasformata in termini demografici, economici e sociali.

Un cambiamento significativo si è registrato nella composizione della popolazione in seguito allÂ’insediamento di lavoratori migranti e rifugiati provenienti da tutti i continenti dei mondo.

E' convinzione del Comune di Bologna che le nuove diversità etnico culturali siano importanti elementi di sviluppo civile, ma che possano al contempo tradursi in una fonte di crisi della pacifica convivenza della comunità locale se le Istituzioni nazionali e locali non porranno in essere, preventivamente, le azioni più opportune nella direzione dei principi di uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà e reciprocità realizzati nella cornice della democrazia costituzionale.

Si deve tenere per fermo che la Società Europea dei nuovo millennio, fondata sui principi della universalità dei diritti umani fondamentali consacrati nella Carta Europea dei Diritti, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, deve tenere conto, della individualità di ogni essere umano di qualunque etnia, area geografica e cultura di appartenenza.

Nello stesso tempo la nostra città, da sempre portatrice di una cultura improntata all'accoglienza, all'ospitalità, alla solidarietà ed all'apertura verso chi viene da fuori, ha mantenuto questi suoi tratti caratteristici via via che la comunità locale si è allargata ed anzi, pur arricchendosi dell'apporto di nuovi abitanti, ha altresì mantenuto la propria identità originaria.

Tenuto conto di ciò, il Comune di Bologna riconosce che ogni persona che legittimamente vive e lavora nel territorio comunale e che si inserisce in un sistema di doveri originati non solo dalle norme vigenti, ma anche da regole sociali inerenti le tradizioni storico - culturali della città che riconosce e rispetta, diviene per ciò stesso "bolognese", cioè membro di una comunità locale aperta e solidale.

Per queste ragioni il Comune di Bologna orienta la propria azione al fine di assicurare eguali opportunità a tutti i bolognesi, indipendentemente, quindi, dalle aree geografiche e culturali di provenienza.

Per fare questo si ritiene anzitutto indispensabile, da un lato che ai nuovi giunti sia assicurata l'informazione sulle regole basilari della democrazia nazionale e sulle tradizioni storico - culturali della città e, dall'altro, che essi si impegnino a prenderne conoscenza. Nello stesso tempo è necessario che tutti i bolognesi mantengano fermi i valori di accoglienza e solidarietà che da sempre li hanno caratterizzati e si impegnino ad agevolare l'inserimento dei nuovi venuti affinché i medesimi possano in prospettiva divenire membri a pieno titolo della comunità.

La civica Amministrazione è infatti convinta che la pacifica convivenza non possa che realizzarsi all'interno di una società accogliente ed aperta, fondata sulla fiducia degli uni verso gli altri.

A tali fini, il Comune di Bologna, nel confermare la propria azione per l'effettiva tutela e salvaguardia dei diritti fondamentali di cui ciascuna persona è titolare e nel richiedere a tutti i propri abitanti il massimo rispetto dei fondamentali doveri civici, ha deciso di raccogliere i principi ispiratori in una Carta, definita "Carta dei diritti e dei doveri per una civile convivenza", in coerenza alla quale ogni bolognese, indipendentemente dalla sua origine nazionale o regionale, dalla diversità culturale, dalle abitudini e dal diverso credo religioso, possa identificarsi come membro della comunità locale.

Per realizzare questi intenti il Comune di Bologna si fa promotore e garante di un patto ideale tra tutti i bolognesi, di qualunque provenienza, volto a creare le migliori condizioni di convivenza che sono la premessa indispensabile per l'effettivo rispetto dei valori indicati e per un percorso di vita futura di serenità e prosperità.

La presente Carta, che è in qualche modo carta di identità della città di Bologna, verrà consegnata al momento dei rilascio della carta d'identità personale.

Art. 1

Patto di convivenza

1. La Città di Bologna riconosce che ogni persona con residenza a Bologna che legittimamente vive e lavora nel territorio comunale, che si inserisce in un sistema di doveri originati non solo dalle norme vigenti, ma anche dalle regole sociali inerenti le tradizioni storico - culturali della città, e che tali norme accetta e rispetta, diviene componente della comunità territoriale, e pertanto bolognese.

2. La Città di Bologna, consapevole della propria identità e nella persuasione che le diversità etniche, culturali e religiose possono arricchire il patrimonio culturale della Città in un quadro di compatibilità e di pacifica convivenza, garantisce, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'erogazione dei propri servizi, pari condizioni a tutti i bolognesi.

3. Ogni bolognese, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, è tenuto a rispettare, insieme agli obblighi sanciti dalla legge a salvaguardia dei diritti di tutti, i doveri civici e i valori culturali posti a presidio della solidarietà e della comune convivenza, nella consapevolezza che quanto oggi ci è dato è frutto della storia e dei sacrifici delle generazioni che ci hanno qui preceduto ed è destinato ad essere trasmesso a quelle che verranno.

Art. 2

Inserimento civico

l. L'inserimento nella città è realizzato mediante azioni mirate:

• alla riduzione dell'emarginazione dei soggetti più indigenti insieme a politiche specifiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto le pari opportunità per tutti gli immigrati[1]; ad agevolare, nel rispetto della legge, i ricongiungimenti familiari e le relazioni sociali dei figli degli immigrati[2];

• a favorire la partecipazione dei rappresentanti della comunità locale, nello spirito dell'articolo 1 della Carta, negli strumenti consultivi dei diversi settori che erogano i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli scolastici, sanitari e a quelli operanti nei diversi ambiti del sociale, nonché negli appositi organismi consultivi sulle questioni di interesse degli immigrati che si riterrà opportuno istituire[3].

2. La Giunta comunale redige periodicamente un rapporto sulla condizione degli immigrati e sui risultati delle iniziative adottate e lo presenta al Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale orienta l'esercizio delle funzioni e delle attività comunali agli scopi di cui al presente articolo.

Art. 3

Discriminazioni e Razzismo

Il Comune di Bologna, in conformità alle norme costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale e nella convinzione che la pacifica convivenza tra tutti i bolognesi sia possibile solo in una società accogliente e priva di barriere discriminatorie tra i membri della propria comunità, è consapevole che le pari opportunità tra i bolognesi possono effettivamente realizzarsi solo con l'osservanza di tali valori; ripudia perciò qualsiasi forma di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica e dell'appartenenza religiosa in quanto contrastante con il valore della dignità della persona ed estranea alla storia e alla cultura della comunità bolognese[4].

Il Comune di Bologna si impegna a promuovere iniziative coerenti con tali valori e idonei a favorirne la concreta attuazione, e a predisporre azioni di monitoraggio tra i bolognesi dirette a far emergere situazioni di disagio dovute a discriminazioni pubbliche e private.

Art. 4

Informazione e Conoscenza

1. Il Comune di Bologna, nella convinzione che la piena conoscenza dei problemi connessi ai processi di immigrazione e l'adeguata informazione assicurata agli immigrati dei propri diritti e doveri[5], nonché degli interventi posti in essere dal l'amministrazione cittadina o da altre autorità o enti pubblici e privati, costituisca il presupposto indefettibile per la piena partecipazione alla comunità bolognese, provvede a:

1.1 garantire opportuni strumenti di conoscenza della lingua italiana, delle principali norme costituzionali, penali e civili, delle regole amministrative riguardanti il soggiorno in Italia degli stranieri e degli immigrati e delle principali tradizioni culturali e sociali della Comunità nazionale e locale;

1.2 assicurare un'adeguata informazione dell'offerta di servizi comunali e degli interventi posti in essere da altri enti pubblici o soggetti privati;

1.3 monitorare gli episodi di conflitto tra gruppi di origine e cultura differenti, agevolandone la composizione con modalità informali o arbitrali;

1.4 impegnare l'amministrazione comunale a controllare e a aggiornare i dati riguardanti i servizi più direttamente interessati all'intervento in favore degli immigrati, in modo da verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.

2. Gli immigrati soggiornanti sul territorio bolognese hanno il dovere di attivarsi per usufruire nel modo più proficuo possibile degli strumenti di conoscenza messi a loro disposizione ai sensi dei comma 1.1 e 1.2 del presente articolo.

3. Le associazioni di immigrati presenti in città sono tenute a promuovere fra gli immigrati i servizi di cui sopra affinché se ne avvalgano effettivamente.

Art. 5

Coordinamento

Il Comune di Bologna favorisce il più ampio efficace coordinamento tra le diverse autorità e i soggetti pubblici e privati operanti in materia di immigrazione e a tal fine assume iniziative e formula proposte e raccomandazioni.

A tale scopo le iniziative, le proposte e le raccomandazioni sono adottate, anche per il tramite della Conferenza permanente costituita presso l'Ufficio Territoriale dei Governo ai sensi dell'art.4 dei DPR 17 maggio 2001 n.287, o organismi analoghi che fossero in futuro costituiti, e dovranno comprendere le iniziative inerenti i problemi abitativi, i servizi scolastici, sanitari, dei lavoro e di pubblica sicurezza.

Art. 6

Scuola

La scuola è un momento privilegiato di socializzazione e aggregazione tra tutti gli appartenenti alla comunità bolognese, che accettino le regole consolidate di convivenza civile qualunque sia la loro provenienza, condizione e cultura[6].

In considerazione di ciò il Comune di Bologna adotta iniziative dirette ad assicurare a tutti i bolognesi pari opportunità formative, a ridurre progressivamente i dislivelli esistenti tra gli studenti di origine immigrata e gli altri studenti, ad agevolare il più ampio coinvolgimento dei genitori degli allievi di origine immigrata, a rendere effettiva la facoltà di iscrivere al servizio scolastico anche i minori immigrati.

A tale scopo le famiglie dei cittadini extracomunitari debbono impegnarsi a far sì che i propri figli frequentino ogni esercizio prescolastico, scolastico ed extrascolastico che sia messo a loro disposizione per raggiungere la parità di livello con gli altri studenti.

Art. 7

Tutela della salute

La tutela della salute[7] è assicurata a tutti i bolognesi e a tutte le persone presenti sul territorio in conformità alle normative vigenti.

Il Comune di Bologna promuove un'azione plurilingue di educazione preventiva alla salute e opportuni interventi per evitare dislivelli nell'effettiva fruizione dei servizi sanitari.

Art. 8

Lavoro e Abitazione

Il Comune di Bologna, nella considerazione che l'inserimento lavorativo costituisce condizione essenziale per lo sviluppo della persona umana e l'inserimento nella comunità locale, e presupposto per il diritto ad una retribuzione proporzionata all'attività svolta, si adopera affinché il diritto al lavoro sia effettivamente riconosciuto a tutti i bolognesi in relazione alle proprie inclinazioni e capacità[8].

A questo fine si impegna a sostenere le strutture formative locali affinché garantiscano agli immigrati che legittimamente risiedono e lavorano nel territorio comunale e alle fasce più deboli della popolazione bolognese la possibilità di ricevere un'adeguata istruzione o aggiornamento professionale per migliorare il proprio livello occupazionale.

Il Comune di Bologna adotta le opportune iniziative preordinate ad evitare ai bolognesi di qualunque origine e provenienza situazioni di profondo disagio abitativo, in particolare favorendo, nel rispetto della legge, e nella consapevolezza del valore sociale dell'istituto familiare costituzionalmente inteso la disponibilità di alloggi[9], in affitto o in proprietà, a canoni o a tassi agevolati per le fasce sociali che siano riconosciute più indigenti.

Art. 9

Rifugiati politici

Il Comune di Bologna, compatibilmente con le risorse annualmente disponibili, assicura adeguato sostegno e assistenza ai richiedenti rifugio politico[10]ed ai profughi provenienti da paesi in guerra, fino al termine della belligeranza.

[1]Art. 3 Costituzione; art. 41 T.U. Immigrazione, così come modificato dalla Legge 18912002
[2] Art. 29 Costituzione; artt. 28, 29, 30 T.U. cit.
[3]Artt. 3 e ss. dello Statuto dei Comune di Bologna
[4]Artt. 43, 44 T. U. cit
[5] Art. 42 T.U. cit.
[6]Art. 38 T.U. cit
[7]Art. 32 costituzione; artt. 34, 35, 36 T.U. cit.
[8]Artt. 6, 22, 41 T.U. cit.
[9]Art. 40 T.U. cit.
[10]Art. 31 Legge 18912002
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