INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM DOMINICIANAM SOLLEMNES CONVENTIONES* CONCORDATO
In nome La Santa Sede Apostolica e la Repubblica Dominicana, animate dal desiderio di assicurare una feconda collaborazione per il maggior bene della vita religiosa e civile della Nazione Dominicana, hanno determinato di stipulare un Concordato che costituisca la norma che deve regolare le reciproche relazioni delle Alte Parti contraenti, in conformità con la Legge di Dio e la tradizione cattolica della Repubblica Dominicana. A tal fine Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII ha nominato Suo Plenipotenziario:
e Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica Dominicana ha nominato Suo Plenipotenziario:
Entrambi i Plenipotenziari, confrontati i rispettivi Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti: Articolo I La Religione Cattolica, Apostolica, Romana continua ad essere la Religione della Nazione Dominicana e godrà dei diritti e delle prerogative che le spettano in conformità con la Legge Divina e il Diritto Canonico. Articolo II 1. Lo Stato Dominicano riconosce la personalità giuridica internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. 2. Per mantenere, nella forma tradizionale, le amichevoli relazioni tra la Santa Sede e lo Stato Dominicano, continueranno ad essere accreditati un Ambasciatore della Repubblica Dominicana presso la Santa Sede ed un Nunzio Apostolico in Ciudad Trujillo. Questi sarà il Decano del Corpo Diplomatico, secondo i termini del diritto consuetudinario. Articolo III 1. Lo Stato Dominicano riconosce alla Chiesa Cattolica il carattere di società perfetta e le garantiste il libero e pieno esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione, nonché il libero e pubblico esercizio del culto. 2. In particolare la Santa Sede potrà, senza impedimenti, emanare e pubblicare nella Repubblica Dominicana qualsiasi disposizione relativa al governo della Chiesa e comunicare con i Prelati, il clero e i fedeli del Paese, come questi lo potranno con la Santa Sede. Delle stesse facoltà godranno gli Ordinari e le altre Autorità ecclesiastiche nei riguardi del loro clero e dei loro fedeli. Articolo IV 1. Lo Stato Dominicano riconosce la personalità giuridica a tutte le istituzioni ed associazioni religiose, esistenti nella Repubblica Dominicana all'entrata in vigore del presente Concordato, costituite secondo il Diritto Canonico; in particolare alle Diocesi e alla Prelatura nullius con le istituzioni annesse, alle Parrocchie, agli Ordini e Congregazioni religiose, alle Società di vita comune e agli Istituti secolari di perfezione cristiana canonicamente riconosciuti, siano di diritto pontificio o diocesano, alle loro province ed alle loro case. Le competenti Autorità ecclesiastiche comunicheranno al corrispondente dicastero governativo l'elenco delle istituzioni ed associazioni religiose su menzionate, entro i due mesi dalla ratifica del presente Concordato. 2. Di uguale riconoscimento godranno gli enti della natura su indicata, che verranno ulteriormente eretti o approvati nella Repubblica Dominicana dalle competenti Autorità ecclesiastiche, alla sola condizione che il decreto di erezione o di approvazione sia ufficialmente comunicato per iscritto alle competenti Autorità dello Stato. Articolo V 1. Quando la Santa Sede proceda alla nomina di un Arcivescovo o Vescovo residenziale o di un loro Coadiutore con diritto di successione, comunicherà al Governo Dominicano il nome della persona prescelta, per sapere se vi siano contro di essa obbiezioni di carattere politico generale. Il silenzio del Governo, trascorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione, sarà interpretato nel senso che non esistono obbiezioni. Tutte queste pratiche si svolgeranno nel più assoluto segreto. 2. Nel procedere alla designazione dell'Arcivescovo o dei Vescovi il Santo Padre prenderà in considerazione i sacerdoti, idonei per questi uffici, che abbiano la cittadinanza dominicana. Tuttavia, il Santo Padre potrà, quando lo giudichi necessario e conveniente per il maggior bene religioso del Paese, a motivo della scarsità di sacerdoti dominicani, scegliere per tali dignità altri sacerdoti, che non abbiano la cittadinanza dominicana. Articolo VI 1. L'organizzazione e circoscrizione ecclesiastica del territorio della Repubblica Dominicana rimane fissata nel modo seguente: Arcidiocesi Metropolitana di Santo Domingo; Diocesi di Santiago de los Caballeros; Diocesi di La Vega; Prelatura nullius di San Giovanni della Maguana. Per l'erezione di una nuova Diocesi o Prelatura nullius e per altri mutamenti di circoscrizioni diocesane che si giudicassero necessari, la Santa Sede si metterà, previamente d'accordo con il Governo Dominicano, salvo che si tratti di minime rettifiche territoriali richieste dal bene delle anime. Articolo VII 1. Il Governo Dominicano si impegna a costruire la Chiesa Cattedrale o Prelatizia e gli edifici convenienti per residenza del Vescovo o del Prelato nullius e per gli uffici della Curia, nelle Diocesi e nella Prelatura nullius già esistenti che ne abbisognino, e in quelle che si erigessero in futuro. 2. Inoltre il Governo assicura all'Arcidiocesi di Santo Domingo e a ciascuna Diocesi o Prelatura nullius, ora esistenti o che siano erette in futuro, un contributo mensile per le spese di amministrazione e per le chiese povere. Articolo VIII All'Arcivescovo di Santo Domingo compete il titolo di Primate delle Indie, concesso dal Sommo Pontefice Pio VII con la Bolla Divinis praeceptis del 28 novembre 1816. Sono confermati alla Chiesa Metropolitana di Santo Domingo il titolo, i diritti e i privilegi di Basilica Minore, ad essa accordati dal Sommo Pontefice Benedetto XV con il Breve Inter Americae del 14 giugno 1920. Articolo IX 1. L'erezione, modificazioni o soppressione di parrocchie, benefici ed uffici ecclesiastici, come anche la nomina del Vicario Generale, degli officiali della Curia, dei parroci e di ogni altro sacerdote o funzionario incaricato di uffici ecclesiastici, saranno fatte dalle competenti Autorità ecclesiastiche, attenendosi alle disposizioni del Diritto Canonico. Tuttavia le rispettive Autorità ecclesiastiche comunicheranno al Governo, con la maggiore sollecitudine, la nomina del Vicario Generale, dei parroci, e, in caso di vacanza di una parrocchia, del vicario incaricato della medesima. Nel procedere a queste designazioni, le Autorità ecclesiastiche daranno la preferenza, in quando possibile, a sacerdoti idonei che abbiano la cittadinanza dominicana. 2. Le eventuali obbiezioni del Governo alla condotta di un funzionario ecclesiastico formeranno oggetto di considerazione e di decisione da parte delle Autorità ecclesiastiche competenti. Articolo X 1. Le Autorità ecclesiastiche potranno valersi dell'opera e della collaborazione del clero straniero, secolare o regolare, ed affidare a sacerdoti stranieri dignità, uffici e benefici ecclesiastici, quando lo ritengano conveniente per il bene del Paese o della loro Diocesi o Prelatura. 2. I sacerdoti, i religiosi e le religiose straniere, che l'Autorità ecclesiastici inviti nel Paese per esercitarvi il loro ministero o svolgervi le attività del loro apostolato, saranno esenti da qualsiasi tassa o imposta di immigrazione. 3. I Superiori generali e provinciali degli Ordini e Congregazioni religiose, che risiedono fuori del territorio dominicano, anche se siano di altra nazionalità, avranno il diritto di visitare, personalmente o per mezzo di altri, le loro case religiose che si trovano nel territorio della Repubblica Dominicana. Articolo XI 1. Gli ecclesiastici godranno, nell'esercizio del loro ministero, di una speciale protezione dello Stato. 2. Gli ecclesiastici non potranno essere interrogati da giudici o da altre autorità sopra fatti e cose di cui sia stata loro confidata notizia nell'esercizio del sacro ministero, e che pertanto cadono sotto il segreto del loro ufficio spirituale. 3. I chierici e i religiosi non saranno obbligati ad assumere pubblici uffici od incombenze che, secondo le norme del Diritto Canonico, siano incompatibili con il loro stato. Per potere occupare altri uffici o cariche pubbliche, sarà loro necessario il « Nulla osta » dell'Ordinario proprio, come pure quello dell'Ordinario del luogo nel quale essi dovrebbero svolgere la loro attività. Revocato il « Nulla osta » non potranno continuare ad esercitarli. Articolo XII I chierici, i seminaristi dei corsi filosofico e teologico ed i religiosi, sia professi che novizi, sono esenti dal servizio militare, tranne il caso di mobilitazione generale. In caso di mobilitazione generale, i sacerdoti presteranno il servizio militare in forma di assistenza religiosa; gli altri chierici e religiosi saranno destinati alle organizzazioni di sanità e della Croce Rossa. Saranno esenti dal servizio militare, anche in caso di mobilitazione generale, i Vescovi, i sacerdoti in cura d'anime, come i parroci e i coadiutori, e i sacerdoti necessari al servizio delle Curie diocesane o prelatizie e dei Seminari. Articolo XIII In caso che venga elevata accusa penale contro persona ecclesiastica o religiosa, l'Autorità giudiziaria dello Stato incaricata della causa dovrà darne opportuna informazione al competente Ordinario del luogo e trasmettere al medesimo i risultati della istruttoria, e, ove abbia luogo, comunicargli la sentenza, sia in prima istanza che in appello, in revisione o in cassazione. In caso di detenzione o di arresto l'ecclesiastico o religioso sarà trattato con il riguardo dovuto al suo stato e al suo grado. In caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena sarà scontata, per quanto possibile, in locale separato da quello destinato al laici, a meno che l'Ordinario competente abbia ridotto il condannato allo stato laicale. Articolo XIV L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di persone alle quali esso sia stato vietato con provvedimento delle competenti Autorità ecclesiastiche, ufficialmente comunicato alle Autorità dello Stato, come anche l'uso abusivo del medesimo abito da parte di altre persone, sarà punito con le stesse pene previste per l'uso abusivo dell'uniforme militare. Allo stesso modo sarà punito l'esercizio abusivo di giurisdizione o di funzioni ecclesiastiche. Articolo XV 1. La Repubblica Dominicana riconosce pieni effetti civili a tutti i matrimoni celebrati secondo le norme del Diritto Canonico. 2. In armonia con le proprietà essenziali del matrimonio cattolico rimane inteso che, per il solo fatto di celebrare il matrimonio cattolico, i coniugi rinunciano alla facoltà civile di chiedere il divorzio, che per ciò stesso non potrà essere applicato dai tribunali civili al matrimoni canonici. Articolo XVI 1. Le cause riguardanti la nullità del matrimonio canonico e la dispensa del matrimonio rato e non consumato, come anche il procedimento relativo al Privilegio Paolino, sono riservate ai Tribunali e ai Dicasteri ecclesiastici competenti La Santa Sede consente che le cause matrimoniali di separazione de coniugi siano giudicate dai Tribunali civili. 2. Le decisioni e sentenze dei Dicasteri e Tribunali ecclesiastici, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per il relativo controllo e saranno poi, con i rispettivi decreti di detto Supremo Tribunale, trasmesse per via diplomatica al Tribunale dominicano competente, che le renderà esecutive e ordinerà che siano annotate nei registri civili a margine dell'atto di matrimonio. Articolo XVII Lo Stato Dominicano garantiste l'assistenza religiosa alle forze armate di terra, mare ed aria e a tal fine si metterà d'accordo con la Santa Sede per l'organizzazione di un corpo di cappellani militari, con grado di ufficiali, sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo Metropolitano in tutto ciò che si riferisce alla loro vita e ministero sacerdotale, e soggetti alla disciplina delle forze armate in ciò che si riferisce al loro servizio militare. Articolo XVIII Lo Stato riconosce come festivi : 1) i giorni di precetto stabiliti per tutta la Chiesa dal Codice di Diritto Canonico, e cioè:
2) e inoltre i giorni di precetto stabiliti per la Repubblica Dominicana, e cioè:
Lo Stato darà, nella sua legislazione, le facilitazioni necessarie affinché i fedeli possano in tali giorni adempiere i loro doveri religiosi. Le Autorità civili, sia nazionali sia locali, vigileranno perchè sia debitamente osservato il riposo festivo. Articolo XIX 1. Il Governo Dominicano agevolerà la necessaria assistenza religiosa negli istituti nazionali, quali sono i collegi, gli ospedali, gli asili di vecchi e di fanciulli, le carceri, ecc. A tale scopo, se qualche istituto non avesse cappellano proprio, lo Stato permetterà il libero accesso e l'esercizio dell'assistenza spirituale in detto istituto al parroco del luogo o al sacerdote incaricato dall'Ordinario competente. 2. Negli asili, orfanotrofi, stabilimenti o istituti ufficiali di educazione, correzione e riforma per minorenni, dipendenti dallo Stato, si impartirà l'insegnamento della religione cattolica e si assicurerà la pratica dei suoi precetti. 3. Il Governo Dominicano, quando ciò sia possibile, affiderà a religiosi o a religiose la direzione di ospedali, asili e orfanotrofi ed altre istituzioni nazionali di carità. La Santa Sede, per parte sua, favorirà tale progetto. Articolo XX 1. La Chiesa potrà liberamente fondare Seminari o qualsiasi altro istituto di formazione o di cultura ecclesiastica ; il loro regime non sarà soggetto al controllo dello Stato. 2. I titoli, gradi, certificati e attestati scolastici rilasciati da tali istituti avranno lo stesso valore di quelli rilasciati dagli istituti statali nell'ordine corrispondente. In considerazione di ciò l'Autorità ecclesiastica comunicherà alla competente Autorità statale i testi adottati in detti istituti per l'insegnamento delle materie non teologiche o filosofiche. 3. I gradi accademici conseguiti nelle Università o Istituti Pontifici di Studi Superiori saranno riconosciuti nella Repubblica Dominicana, a tutti gli effetti civili, come i gradi conferiti e riconosciuti dallo Stato. Articolo XXI 1. Lo Stato Dominicano garantisce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di aprire e mantenere, sotto la dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, scuole di qualsiasi ordine e grado. In considerazione dell'utilità sociale che da esse proviene alla Nazione, lo Stato le proteggerà e procurerà anche di aiutarle mediante congrue sovvenzioni. L'insegnamento religioso in tali scuole sarà sempre liberamente organizzato ed impartito dall'Autorità ecclesiastica. 2. I certificati ed attestati scolastici rilasciati dagli istituti di insegnamento primario dipendenti dall'Autorità ecclesiastica avranno il medesimo valore di quelli rilasciati dai corrispondenti istituti statali. 3. Gli esami e prove di profitto per la concessione di certificati e titoli ufficiali di studio agli alunni delle scuole secondarie e normali dipendenti dall'Autorità ecclesiastica saranno tenuti, a richiesta di questa, presso gli istituti stessi, per mezzo di commissioni speciali composte, almeno in parte, da insegnanti dell'istituto. Articolo XXII 1. L'insegnamento dato a cura dello Stato nelle scuole pubbliche sarà orientato dai principi della dottrina e della morale cattolica. 2. In tutte le scuole pubbliche primarie e secondarie si impartirà l'insegnamento della religione e della morale cattolica - secondo programmi fissati di comune accordo con la competente Autorità ecclesiastica - agli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, non domandino per iscritto che ne siano esonerati. 3. Per tale insegnamento saranno usati esclusivamente testi previamente approvati dall'Autorità ecclesiastica, e lo Stato nominerà maestri e professori che siano in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario competente. La revoca di tale certificato li priva, senz'altro, della capacità di impartire l'insegnamento religioso. Nel designare tali maestri e professori lo Stato terrà conto dei suggerimenti dell'Autorità ecclesiastica, e, nelle scuole secondarie e normali, quando vi siano sacerdoti o religiosi in numero sufficiente e siano proposti dall'Ordinario del luogo, darà loro la preferenza sui secolari. 4. Il parroco, personalmente o per mezzo di suo delegato, avrà libero accesso alle scuole primarie per impartire lezioni catechistiche periodiche. 5. Gli Ordinari dei luoghi potranno accertarsi, personalmente o per mezzo di loro delegati, mediante visite nelle scuole, del modo in cui viene impartito l'insegnamento della religione e della morale. 6. Lo Stato curerà che nelle istituzioni e nei servizi di informazione a suo carico, ed in particolare nei programmi della radio e della televisione, sia dato un conveniente posto alla esposizione e difesa delle verità religiose, per mezzo di sacerdoti e religiosi designati d'accordo con il rispettivo Ordinario. Articolo XXIII 1. Lo Stato Dominicano riconosce alle istituzioni ed associazioni religiose, di cui all'art. IV, la piena capacità di acquistare, possedere e amministrare ogni sorta di beni. 2. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi ente ecclesiastico o ad associazione religiosa, e la relativa vigilanza ed ispezione, spettano alle Autorità competenti della Chiesa. 3. La Repubblica Dominicana riconosce e garantisce la proprietà della Chiesa sopra i beni mobili ed immobili che lo Stato riconobbe come ad essa appartenenti con Legge n. 117 del 20 aprile 1931, interpretata dalla Legge n. 390 del 16 settembre 1943, come anche sopra i beni che, dopo tale data, la Chiesa ha legittimamente acquistato o acquisterà, inclusi quelli che sono stati o siano dichiarati monumenti nazionali. La Repubblica Dominicana dichiara proprietà della Chiesa anche tutti i templi e gli altri edifici aventi fini ecclesiastici che lo Stato ha costruito dopo il 1930 e costruisca in futuro. 4. La Chiesa può ricevere qualsiasi donazione destinata all'attuazione dei suoi fini, e organizzare collette specialmente all'interno o alla porta dei templi e degli edifici e luoghi che le appartengano. Articolo XXIV 1. Gli edifici sacri, i Seminari e altri edifici destinati alla formazione del clero, gli edifici di proprietà della Chiesa impiegati a scopi di pubblica utilità, le residenze dei Vescovi e dei ministri del culto, quando siano proprietà della Chiesa, saranno esenti da qualsiasi imposta o contributo. Rimane espressamente convenuto che i beni, dei quali la Chiesa acquisti la proprietà per donazione inter vivos o per disposizione testamentaria, saranno esenti da qualsiasi imposta di donazione o di successione, sempre che i beni acquistati in questa forma siano destinati ad un fine proprio di culto o di utilità pubblica per volontà del donante o del testante o per ulteriore disposizione dell'Autorità ecclesiastica competente. 2. I beni ecclesiastici non compresi nel numero precedente non potranno esser gravati da imposte o contributi speciali. 3. Gli ecclesiastici saranno esenti da qualsiasi imposta o contributo per l'esercizio del loro ministero spirituale. 4. Gli Ordinari dei luoghi e i rettori delle parrocchie godranno di franchigia postale e telegrafica per la loro corrispondenza ufficiale nel Paese. 5. Gli editti e gli avvisi relativi al sacro ministero, affissi alle porte dei templi, saranno esenti da qualsiasi imposta o contributo. Articolo XXV Lo Stato garantisce il diritto di libera organizzazione e funzionamento delle associazioni cattoliche con fine religioso, sociale e caritativo, e in particolare delle associazioni di Azione Cattolica sotto la dipendenza degli Ordinari dei luoghi. Articolo XXVI Nelle domeniche e nelle feste di precetto, come anche nei giorni di Festa Nazionale, in tutte le Chiese Cattedrali, Prelatizie e parrocchiali della Repubblica Dominicana si reciterà o canterà, al termine della funzione liturgica principale, una preghiera per la prosperità della Repubblica e del suo Presidente. Articolo XXVII Le altre materie relative a persone o cose ecclesiastiche che non siano state trattate negli articoli precedenti saranno regolate secondo il Diritto Canonico vigente. Se in avvenire sorgesse qualche dubbio o difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, o fosse necessario regolare questioni relative a persone o cose ecclesiastiche, che non siano state trattate negli articoli precedenti e che tocchino anche gli interessi dello Stato, la Santa Sede e il Governo Dominicano procederanno di comune intelligenza a trovare un'amichevole soluzione. Articolo XXVIII 1. Il presente Concordato, i cui testi in lingua italiana e spagnuola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica, il quale dovrà avvenire entro il termine di due mesi dalla firma. 2. Con l'entrata in vigore di questo Concordato si intendono abrogate tutte le disposizioni contenute in Leggi, Decreti, Ordinanze, Regolamenti che, in qualsiasi maniera, siano in opposizione con quanto in esso si stabilisce. Lo Stato Dominicano promulgherà, entro lo spazio di sei mesi, le disposizioni di diritto interno che fossero necessarie per l'esecuzione di questo Concordato. In fede di che i Plenipotenziari firmano il presente Concordato. Città del Vaticano, 16 Giugno 1954.
PROTOCOLLO FINALE Al momento di procedere alla firma del Concordato oggi conchiuso fra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni, che formeranno parte integrante del Concordato medesimo: Circa l'articolo VII, n. 2 In esecuzione di quanto disposto dall'art. VII, n. 2, del Concordato, il Governo della Repubblica Dominicana verserà:
Circa l'articolo X Quando intenda chiamare nella Repubblica Dominicana un Ordine o Congregazione religiosa straniera, l'Autorità ecclesiastica competente ne darà comunicazione al Governo. Circa l'articolo XV A) Ai fini del riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici da parte dello Stato, sarà sufficiente che l'atto di matrimonio sia trascritto negli appositi Registri civili. Questa trascrizione si effettuerà nel modo seguente: Il Parroco, entro i tre giorni che seguono alla celebrazione del matrimonio canonico, trasmetterà copia integrale dell'atto di celebrazione al competente Ufficiale di Stato civile affinché proceda alla opportuna trascrizione. Detta trascrizione dovrà essere fatta entro i due giorni seguenti alla ricevuta dell'atto stesso, e entro i tre giorni seguenti alla eseguita trascrizione l'Ufficiale di Stato civile ne darà opportuna comunicazione al Parroco indicando la data. Il Parroco che senza gravi motivi tralasci di inviare copia dell'atto matrimoniale nel tempo stabilito incorrerà nella pena di disubbidienza, e il funzionario del Registro civile che non lo trascriva in tempo incorrerà nelle sanzioni comminate dalla legge organica di servizio. B) Gli effetti civili di un matrimonio debitamente trascritto si intendono sempre decorrenti dalla data della celebrazione canonica del matrimonio medesimo. Tuttavia, qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi. Circa l'articolo XX 1. La Santa Sede concede al Seminario Conciliare di San Tommaso d'Aquino in Ciudad Trujillo il titolo di Istituto Pontificio. Per parte sua, il Governo si impegna a compiere nell'edificio da esso donato al Seminario i lavori di ampliamento che le Parti, di comune accordo, ritengano necessari e a contribuire a sostenere le spese dell'istituto con una sovvenzione mensile di quindici pesos oro per ciascun seminarista dominicano che ivi segua i corsi di studio. 2. Allo scopo di elevare sempre maggiormente il prestigio del clero nazionale, lo Stato sosterrà quattro borse di studio per seminaristi dominicani che l'Autorità ecclesiastica invii a seguire gli studi negli Atenei Pontifici in Roma. Circa l'articolo XXI Rimane inteso che: 1. Per aprire scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica non si richiede alcuna licenza o altra formalità. 2. La vigilanza dello Stato, per ciò che concerne le scuole dipendenti dalla Autorità ecclesiastica riguarderà quanto ha attinenza alla sicurezza e all'igiene, come pure, limitatamente agli istituti menzionati nel n. 2 del presente articolo, lo svolgimento dei programmi di studio; e sempre si effettuerà tenendo conto dello speciale carattere di dette scuole e d'accordo con l'Autorità ecclesiastica competente. Circa l'articolo XXIII 1. Lo Stato non procederà a dichiarare monumenti nazionali altre proprietà ecclesiastiche se non d'accordo con la competente Autorità religiosa. 2. Si intende che un bene ecclesiastico dichiarato monumento nazionale è inalienabile, e che l'Autorità ecclesiastica, proprietaria del l'immobile, non procederà a modificazioni o a rifacimenti senza accordarsi con l'Autorità civile competente. La preghiera sarà la seguente:
Città del Vaticano, 16 Giugno 1954.
Solemnibus Conventionibus inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Dominicianam ratis habitis, die sexta Augusti anno MDCCCCLIIII in urbe « Ciudad Trujillo » Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die sexta Augusti anno MDCCCCLIIII, quo die huiusmodi Instrumenta permutata fuerunt, Conventiones eaedem, inter Ssmmum Dominum Nostrum Pium Pp. XII et Supremum Reipublicae Dominicianae Praesidem ictae, vigere et valere coeperunt ad normamm art. XXVIII Concordati. * AAS 46 (1954) 433-457.
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